ART. 17 - SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI IN DISTACCO O ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI (articolo modificato dal ccnl 2002-2005 art.11)

1. La valutazione di cui all’art.58 Ccnl 9-8-2000 nei confronti dei dipendenti che fruiscano di distacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti è effettuata dal legale rappresentante dell’Amministrazione, tenuto conto anche degli elementi forniti dall’organo responsabile della struttura presso cui il dipendente presta l’attività.

2. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all’art. 5 del Ccnq 7-8-1998 compete la retribuzione individuale mensile, costituita dalla retribuzione tabellare, dall’incremento derivante dalla progressione economica, dall’indennità integrativa speciale, dalla retribuzione individuale di anzianità e da eventuali altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile. Compete altresì il trattamento accessorio fisso e ricorrente e quello corrisposto con carattere di generalità alla categoria di inquadramento e alla posizione organizzativa ricoperte al momento del distacco o successivamente acquisite.

3. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed è utile anche ai fini delle progressioni di cui agli artt. 57 e 59 del CCNL 9-8-2000.

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