ART. 19 - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (articolo modificato dal ccnl 2002-2005 art. 6)

1. Le amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, in applicazione e ad integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, con riferimento alle categorie B e C, per le seguenti esigenze:

a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata dell'assenza e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente;

b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 , 9 dicembre 1977, n. 903, e 8 marzo 2000, n. 53;

c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Per gli operai agricoli e florovivaisti è consentita l'assunzione a tempo parziale per un numero di giornate effettive nell'anno fino a 179 e non inferiore a 51.

2. L'assunzione del personale ha luogo previa selezione volta alla formazione preventiva di apposite graduatorie in tempi utili al tempestivo reclutamento del personale stesso.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), con il rientro in servizio del titolare.

5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale.

6. Le amministrazioni, oltre alle assunzioni di cui al comma 1, possono effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo determinato di personale appartenente alle categorie C, D e EP, dotato delle professionalità necessarie, per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca, per l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto a tempo determinato non dovrà essere superiore a cinque anni, fermo restando che l'ultimazione dei suddetti programmi o progetti o, comunque, il compimento del termine massimo di cui al successivo comma 8, comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro.

7. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 devono avvenire in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo indeterminato; in tale percentuale massima debbono essere comprese le assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal predetto Ministero. Non sono compresi nella predetta percentuale i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati da aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali.

8. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potrà in nessun caso essere rinnovato o prorogato con la stessa persona per un periodo superiore ai cinque anni complessivi.

9. Nelle ipotesi previste dall' art. 2, comma 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230 la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.

10. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Trova applicazione l'art. 36, comma 8 del D. Lgs. n. 29/1993.

11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:

a) le ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all'art. 28, comma 6, maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;

b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli articoli 34 e 36 in quanto compatibili. I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 34, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 34;

c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dall'art. 30, comma 3, ovvero in caso di lutto o grave infermità ai sensi dell'art. 30, comma 1;

d) in alternativa a quanto previsto alla lettera c), ai dipendenti assunti ai sensi del comma 6 con contratti di durata pari almeno a un anno, spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli articoli 30, 31 e 33.

12. I rapporti a tempo determinato in essere al 23. 2. 2000 in base a quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 19 del CCNL 17. 7.1997, integrativo del CCNL del Comparto Università del 21.5.1996, sono prorogati fino all'espletamento delle procedure per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale che gli Atenei attivano nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Tali procedure dovranno essere concluse entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, termine massimo per detta proroga.

13. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valutabile ai fini dell'accesso ad altro rapporto di lavoro del comparto, come previsto dall'art. 57, comma 4.

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