Art.4. Informazione preventiva.

1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilitą, fornisce in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 8, informazioni compiute, in termini di criteri generali, sui seguenti argomenti:

a) affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali;

b) sistemi di valutazione dell'attivitą dei dirigenti;

c) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilitą ai fini della retribuzione di posizione;

d) implicazioni delle innovazioni tecnologiche e organizzative sulle condizioni di lavoro, sulla qualitą del lavoro e sulla professionalitą dei dirigenti;

e) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;

f) interventi in materia di pari opportunitą;

g) interventi in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;

h) voci di bilancio preventivo di ateneo relative ai dirigenti e alle funzioni dirigenziali, comprese le variazioni di organico.

 

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