Art.4. Informazione preventiva.
1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilitą, fornisce in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 8, informazioni compiute, in termini di criteri generali, sui seguenti argomenti:
a) affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
b) sistemi di valutazione dell'attivitą dei dirigenti;
c) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilitą ai fini della retribuzione di posizione;
d) implicazioni delle innovazioni tecnologiche e organizzative sulle condizioni di lavoro, sulla qualitą del lavoro e sulla professionalitą dei dirigenti;
e) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
f) interventi in materia di pari opportunitą;
g) interventi in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
h) voci di bilancio preventivo di ateneo relative ai dirigenti e alle funzioni dirigenziali, comprese le variazioni di organico.
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