Art.5. Esame a seguito di informazione.
1. Nelle ipotesi previste dall'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 8, ricevuta l'informazione, può richiedere all'amministrazione, in forma scritta, un incontro per il confronto dei rispettivi punti di vista su argomenti relativi alle specifiche materie.
2. Della richiesta di cui al comma 1 è data notizia alle altre rappresentanze sindacali.
3. L'incontro richiesto ha inizio, di norma, entro le quarantotto ore dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, l'amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie che ne sono oggetto e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse materie iniziative conflittuali. Ciascuna delle due parti si adegua, nei suoi comportamenti, ai princìpi di responsabilità, di correttezza e di trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione ovvero in un termine più breve ove sussistano obiettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti sugli argomenti oggetto dell'esame. Restano ferme, nelle stesse materie, le prerogative dei dirigenti responsabili in ordine all'autonoma determinazione definitiva.