Art. 18. Assenze retribuite.

1. Il dirigente può assentarsi dal servizio nei seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento professionale facoltativo, entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno;

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di affini di primo grado, in ragione di tre giorni consecutivi di calendario per evento;

- particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.

2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi di calendario in occasione del matrimonio.

3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione di cui agli artt. 37 e seguenti.

5. Nell'ambito delle disposizioni contenute nella legge 11 agosto 1991, n. 266 e nel Regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività promosse dalle associazioni di volontariato.

6. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

7. Il dirigente ha altresì il diritto di assentarsi, con diritto alla retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni.

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