Art. 4. Risorse aggiuntive.

1. Le Amministrazioni che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo dell'attivitą e di verifica dei risultati incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell'1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, riferito al personale destinatario del presente contratto. L'incremento potrą avvenire utilizzando le risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attivitą svolta nel contesto di un impiego pił razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalitą istituzionali degli Enti.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dalle Amministrazioni ad incrementare il fondo di cui all'art. 38 del CCNL 1994/1997.

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