Art. 5. Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni.
1. In applicazione dell'art. 41 del CCNL 1994/1997 ciascuna Amministrazione determina la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione. Il valore massimo attribuibile alle singole posizioni, nell'ambito delle disponibilità destinate alla retribuzione di posizione, è il seguente:
a) fino ad un massimo di L. 70.000.000 per le posizioni con responsabilità di vertice dell'Amministrazione;
b) fino ad un massimo di L. 45.000.000 per le posizioni che comportano direzione e coordinamento di più uffici o strutture di livello dirigenziale o struttura di particolare complessità ovvero incarichi di studio e ricerca o incarichi ispettivi, implicanti elevata specializzazione o competenza, o incarichi equipollenti;
c) da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 29.000.000 per le altre posizioni riferite sia alla conduzione di unità organizzative o alla responsabilità di specifici progetti, sia a prestazioni di supporto specialistico nell'ambito di strutture.
3. Per l'anno 1996 il valore minimo di posizione di cui al comma 1, lettera c) è stabilito pari a L. 5.800.000.