ART. 44 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Al fine di sviluppare, all'interno delle
amministrazioni, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione
della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della
retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di seconda fascia sono destinate
parte delle risorse complessive di cui all'art.
42, comunque in misura non
inferiore al 15% del totale delle disponibilità.
2. Le risorse destinate al finanziamento
della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno
di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono
destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno
successivo.
3. Le amministrazioni e gli enti
definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della
retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda fascia anche attraverso
apposite previsioni nei contratti individuali di ciascun dirigente. Nella
definizione dei criteri di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti devono
prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito
di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto
dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.29/93, e della positiva
verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con
detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione dei sistemi di cui all'art.35.
4. L'importo annuo individuale della
componente di risultato di cui al presente articolo non può in nessun caso
essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto
percepita nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti
dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività.