Art. 56 - Incarichi di elevata responsabilità
1. L'ENEA, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze organizzative, può conferire al personale dei livelli professionali 9, 9.1, 9.2 incarichi comportanti, con assunzione diretta di più elevata responsabilità:
a) la direzione di unità organizzative di particolare complessità, con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) funzioni di direzione di progetto, di particolare rilevanza e complessità, con elevato grado di autonomia gestionale;
c) lo svolgimento di altre attività ad elevata autonomia, correlate a qualificate funzioni istituzionali dell'ENEA, individuate dallo stesso ENEA, previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, con atto scritto e motivato, per un periodo determinato non superiore a 3 anni, secondo quanto previsto nell'ordinamento dell'ENEA, previa determinazione di criteri. I predetti criteri sono oggetto di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1. Gli incarichi possono essere rinnovati con le medesime formalità.
3. Per il conferimento degli incarichi si tiene conto - rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza acquisite dal personale.
4. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
5. I risultati dell'attività svolta dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono oggetto di valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ENEA, ispirati ai principi di cui al d. lgs. 286/1999, di cui deve essere data informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della indennità di risultato di cui all'art. 57. L'ENEA, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia. La stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca dell'incarico di cui al comma 4.
6. La revoca o la cessazione dell'incarico comporta la perdita delle connesse indennità di responsabilità e di risultato, fermo restando il diritto del dipendente di essere adibito a mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
7. La disciplina di cui al presente articolo sostituisce la disciplina previgente sulla indennità di responsabilità di cui all'art. 45 del CCNL del personale ENEA "Area delle Specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997.