Art. 57 - Indennità di responsabilità e indennità di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale cui sia stato conferito uno degli incarichi di cui all'art.56 è composto dalla indennità di responsabilità e dalla indennità di risultato.

2. L'importo della indennità di responsabilità di cui al comma 1 varia da un minimo di L. 4.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 annui lordi per tredici mensilità (rispettivamente pari a € 2.065,83 ed a € 5.164,57). L'ENEA stabilisce la graduazione della indennità di responsabilità in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata, nel rispetto dei criteri definiti dallo stesso ENEA previa concertazione ai sensi dell'art. 8.

3. La indennità di risultato è finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente titolare dell'incarico in termini di efficienza/produttività, grado di conseguimento degli obiettivi assegnati e competenze dimostrate nell'espletamento dell'incarico, a seguito della valutazione effettuata secondo quanto previsto dall'art. 43. L'importo della indennità di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10% e il 25% della indennità di responsabilità attribuita.

4. La indennità di responsabilità e la indennità di risultato sono finanziate con risorse prelevate dal fondo di cui all'art. 64, per un importo su base annua complessivamente non superiore allo 0,45% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

 

art.prec. art.succ.