Art. 59 - Mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio

1. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano "superiori" le mansioni incluse nel livello professionale immediatamente superiore a quello ricoperto.

2. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 1 avviene nei seguenti casi:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all'art. 50;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza con esclusione dell'assenza per ferie;

c) per esigenze organizzative e di risultato di carattere straordinario, derivanti anche dall'attivazione di nuovi servizi o dallo svolgimento di nuove funzioni, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la istituzione del posto in organico.

3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite dall'ENEA sulla base di criteri, coerenti con la propria organizzazione, da definire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni conferite, sentite le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1 comma 1. In ogni caso, esso avviene nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate per tale finalità attraverso gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente.

4. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 1 ha diritto ad una integrazione retributiva pari alla differenza tra il trattamento tabellare iniziale del livello professionale corrispondente alle mansioni esercitate ed il trattamento tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

 

art.prec. art.succ.