Art. 50 - Progressione verticale nel sistema di classificazione
1. Per il personale in servizio, nell'ambito del sistema di classificazione, i passaggi dal livello professionale di appartenenza a quello immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, nel limite dei posti risultanti dall'applicazione dei vincoli di cui al successivo comma 7, relativi al numero massimo di passaggi ed alle risorse finanziarie destinabili al finanziamento degli stessi.
2. L'ordinamento dell'ENEA prevederà modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al comma 1, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso esterno qualora il dipendente abbia un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nel livello professionale di appartenenza, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Va salvaguardato comunque un adeguato accesso dall'esterno. Per l'accesso ai profili dei ricercatori-tecnologi e dei professionisti è, in ogni caso, prescritto il titolo di studio direttamente correlato all'esercizio delle relative funzioni.
3. Le procedure selettive per i passaggi di livello di cui al comma 1 sono finalizzate all'accertamento delle competenze e dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire. Esse sono preventivamente individuate dall'ENEA secondo criteri di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento.
4. Per i passaggi ai profili dei livelli 4, 5, 6, 7 e 8, le procedure selettive e i criteri di cui al comma 3 tengono conto delle competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza professionale desumibili dalle risultanze dei processi di valutazione del personale, dal curriculum del dipendente eventualmente verificate da apposite prove dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascun livello professionale, con adeguato riconoscimento della formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi. In ogni caso, a decorrere dall'applicazione della disciplina sull'assegnazione di mansioni superiori di cui all'art. 59, deve essere data una adeguata valorizzazione al positivo espletamento di mansioni superiori formalmente affidate e al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno a ciascun livello professionale.
5. Per i passaggi ai profili dei livelli 9, 9.1 e 9.2, al fine di accertare il possesso, da parte dei candidati, degli specifici requisiti di competenza e di professionalità espressamente indicati nelle declaratorie di livello, le procedure e i criteri di cui al comma 3, anche di natura concorsuale, assumono contenuti di particolare incisività e sono definiti in relazione ai contenuti e ai livelli di professionalità richiesti nell'ambito di ciascuna tipologia professionale e di ciascun profilo, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli 51, 52, 53 e 54.
6. Gli ulteriori criteri e procedure, oltre quelli stabiliti dal presente articolo e dai successivi artt. 51 e 52, 53 e 54 sono oggetto di concertazione.
7. Ai fini dei passaggi di cui ai commi 4 e 5, sono confermati il vincolo sul numero di passaggi, nonché le risorse finanziarie agli stessi destinabili, secondo le previsioni di cui all'art. 11 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997, all'art. 3 del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" biennio economico 1996-1997 stipulato il 4/8/1997, all'art. 10 CCNL del personale ENEA "Area delle specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 ed all'art. 3 del CCNL del personale ENEA "Area delle specifiche tipologie professionali" biennio economico 1996-1997 stipulato il 4/8/1997.
8. L'Ente assume le iniziative necessarie per consentire la applicazione della disciplina del presente articolo entro il 31/12/2001.