Art. 58 - Clausola di inquadramento del personale in servizio nel sistema di classificazione

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, il personale in servizio è inquadrato nel sistema di classificazione costituito dai livelli professionali nel rispetto delle indicazioni contenute nella tabella 2.

2. Il gradino economico 8.1 del previgente sistema di classificazione ed i correlati trattamenti economici restano attribuiti unicamente al personale in servizio ivi collocato alla data di entrata in vigore del presente contratto. Lo stesso personale si sviluppa in progressione verticale verso il livello professionale 9, secondo la medesima disciplina prevista per il livello 8.0, ai sensi degli artt. 50 e segg.; si sviluppa inoltre in progressione economica, secondo la disciplina di cui all'art. 49, conseguendo il valore di incremento economico di cui alla allegata tabella 1, con la maggiorazione ivi indicata. Rimane esclusa la possibilità di futuri accessi dall'esterno o dall'interno al predetto gradino economico.

3. Entro sei mesi dalla stipulazione del presente CCNL, l'ENEA procede all'assegnazione formale dei profili professionali al personale che ne risulti sprovvisto, previa concertazione dei relativi criteri con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 10, comma 1. Restano fermi i profili attualmente attribuiti al restante personale, fatte salve eventuali attribuzioni di un diverso profilo professionale del medesimo livello, anche su istanza degli interessati, previa definizione dei relativi criteri nella stessa sede di concertazione con le organizzazioni sindacali. Nello stesso termine, si procede alla prima applicazione della disciplina di cui all'art. 57, comma 4.

 

art.prec. art.succ.