ART. 68 - UTILIZZO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE (articolo modificato dal ccnl 2002-2005 art.16)

1. Le risorse di cui all'art. 67 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 67 sono utilizzate per:

- corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica all'interno delle categorie secondo la disciplina degli articoli 56 e 59 del presente CCNL. Le risorse destinate dal CCNL alla finalità di cui alla presente lettera sono incrementabili - a seguito di contrattazione integrativa da concludersi entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni - a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui alla lettera d) del presente comma. Resta comunque acquisito al fondo di cui all'articolo 67, per le finalità di cui alla presente lettera, il differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio.

- corrispondere l'indennità di responsabilità per il personale delle categorie B, C e D secondo la disciplina dell'art. 63 del presente CCNL. Sono utilizzate per tale finalità le risorse destinate agli istituti di cui all'art. 42, comma 2, lettera d), del CCNL del 21.5.1996, con riferimento all'anno 1999. Per gli incarichi di cui all'art. 63, comma 3, al personale della categoria D, tali risorse sono ulteriormente incrementate fino ad un massimo dello 0,2% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, a valere sulla quota di cui all'art. 67, comma 3;

- corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti nonché la reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

d) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, secondo quanto previsto dall'art. 58;

e) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'articolo 67, c. 1, lett. f), del presente CCNL.

3. Al termine dell'esercizio finanziario, le somme destinate ai passaggi a posizioni retributive superiori nell'ambito della stessa categoria, rapportate su base annua, vengono trasferite permanentemente dal fondo nei competenti capitoli di bilancio delle singole amministrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 2, lettera a), terzo periodo del presente articolo.

4. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita.

articolo precedente                                                                                                        articolo successivo