ART. 72 - FINANZIAMENTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA.
1. Ai fini della attivazione degli istituti previsti dal nuovo sistema di classificazione, le amministrazioni destinano al Fondo di cui all'art. 67, per le finalitą di cui all'art. 68, comma 2, lett. a), risorse pari allo 0,3% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, a valere sulle disponibilitą economiche del biennio economico 2000/2001 aventi carattere di certezza e continuitą. Le procedure selettive sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 7.