ART. 75 - NORMA DI SALVAGUARDIA CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 72 DEL D.Lgs. n. 29/1993
1. Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali non incompatibili con le clausole del presente CCNL. In apposita sequenza contrattuale le parti redigeranno un testo coordinato delle disposizioni vigenti e definiranno gli istituti attinenti agli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro non disciplinati dal presente CCNL, in particolare le seguenti materie:
c) diritto allo studio;
e) tutela di dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (art. 11 D.P.R. n. 319/1990);
f) valutazione dell'anzianitą di servizio, ivi compresi i casi di mobilitą intercompartimentale (art. 16 legge 808/77);
g) copertura assicurativa (art. 8 D.P.R. n. 319/1990);
h) coordinamento della normativa di cui all'articolo 32 del presente CCNL con gli articoli 69 e 70 del T.U. n. 3/1957.
i) applicazione del sistema di valutazione di cui all'articolo 58 ai dipendenti in distacco sindacale.