ART. 74 - NORME DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E NORME FINALI TRANSITORIE
1. Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL sono soppresse le qualifiche funzionali di cui al CCNL 21/5/1996. Dalla stessa data il personale in servizio è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione costituito da quattro categorie - B, C, D, ed EP - con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico tabellare in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione. Il personale in servizio è, altresì, assegnato alle aree previste dal nuovo sistema di classificazione secondo la tabella A di corrispondenza tra le vecchie aree funzionali e le nuove aree.
2. Sono portate a compimento le procedure di selezione bandite alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione, secondo la tabella B di cui al comma 1, con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale per la decorrenza della nuova posizione acquisita a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione.
3. Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il personale dipendente inquadrato nella ex V qualifica funzionale a seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado è inquadrato nella categoria C, posizione economica C1.
4. Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il personale dipendente inquadrato nella ex VII qualifica funzionale a seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di laurea è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1.
5. In prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse di cui al successivo comma 7, le amministrazioni provvederanno, a:
a)inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, con effetto dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, il personale laureato appartenente alla ex VIII qualifica che svolga incarichi, conferiti con atto formale anteriormente al 1/1/1998, per il cui espletamento è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, architetto o ingegnere;
b)inquadrare nella categoria EP, posizione economica EP1, con effetto dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, il personale della ex VIII qualifica di cui al comma 2 dell'art. 46 del CCNL 21/5/96, non inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello stesso art. 46, con riassorbimento dell'indennità di cui al comma 2 del medesimo art. 46;
c)attuare procedure selettive, che tengano conto anche dei titoli professionali di cui all'art. 59, comma 2, lett. b), d) ed e), da concludere entro il 31.12.2001, per la progressione verticale di personale, con un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella ex qualifica alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, appartenente alle ex qualifiche V, VII ed VIII per il passaggio, rispettivamente, alle categorie C, D ed EP; i predetti passaggi avranno decorrenza dal 31/12/2000. Tra i titoli professionali di cui sopra, nelle procedure per il passaggio alle categorie C e D costituiscono titoli valutabili il superamento di concorsi rispettivamente per l'accesso alle ex qualifiche V e VII; costituiscono, altresì, titoli valutabili le idoneità conseguite in concorsi per ex qualifiche superiori.
6. All'attuazione delle finalità indicate nei commi 3 e 4, sono appositamente dedicate risorse che derivano dalle disponibilità complessive del comparto, destinate al rinnovo del presente CCNL. Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL e comunque non oltre la stipula del biennio economico successivo, si procederà ad una verifica delle somme effettivamente impiegate dalle amministrazioni. L'eventuale differenza rilevata rispetto alla quantificazione operata nella redazione dei prospetti riepilogativi dei costi del CCNL, sarà computata in aumento o in diminuzione delle disponibilità finanziarie per il biennio economico 2000-2001.
7. Per le finalità di cui al comma 5 sono appositamente dedicate risorse complessivamente pari allo 0,3% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, calcolate su base annua. Le amministrazioni che nel periodo tra l'1.1.1998 e la data di stipulazione del CCNL abbiano bandito procedure selettive per realizzare le medesime finalità di cui al citato comma 5, riducono lo 0,3% in misura corrispondente all'onere dei passaggi realizzati che si traducono in passaggi di categoria secondo il nuovo ordinamento. In tale caso la stessa riduzione è portata in aumento del fondo di cui all'art. 67 per le finalità di cui all'art. 68, comma 2, lett. a).
8. Il personale di cui all'art. 45, comma 1, del CCNL 21/5/96, non ancora inquadrato ai sensi del successivo comma 2 dello stesso articolo 45, confluirà nella categoria corrispondente del nuovo sistema di classificazione, in base alla qualifica immediatamente superiore con riassorbimento dell'indennità di cui al predetto comma 1.
9. Il personale di cui all'art. 46, comma 1, del CCNL 21/5/96, già di VII qualifica, non ancora inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo 46, confluirà nella categoria corrispondente del nuovo sistema di classificazione in base alla qualifica immediatamente superiore con riassorbimento dell'indennità di cui al predetto comma 1.
10. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore ai sensi del presente articolo non è soggetto al periodo di prova di cui all'articolo 17.