Legge Finanziaria 2000

LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488  

" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)"

In breve

La legge finanziaria 2000 racchiude novità fiscali per le imprese e per le persone fisiche. Appresso si metteranno in evidenziano le innovazioni di interesse per le sole imprese ed in generale per l'attività professionale. Si vuole evitare ad esempio, di riportare la misura degli incrementi delle detrazioni per le quali è sufficiente leggere la norma del TUIR novellata. Per queste modifiche viene riportato solamente un titolo che individua la tipologia di innovazione con affianco la norma che le prevede.  

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Sommario

Deduzione per l’abitazione principale - (art. 6, comma 1, lett. a e comma 5)

Riduzione aliquota  IRPEF (art. 6, comma 1, lett. b)

                    Detrazione per figli e altri familiari a carico - (art. 6, comma 1, lett. c) - OMISSIS

                    Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente  - (art. 6, comma 1, lett. d, n. 1)                    OMISSIS

                    Detrazioni  per i pensionati  - (art. 6, comma 1, lett. d, n. 2) - OMISSIS

                    Detrazioni  per particolari redditi  (art. 6, comma 1, lett. d, n. 3) - OMISSIS

Detrazioni per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore (art. 6, comma 1, lett. d, n. 4)

                    Detrazioni  per i non vedenti ed i sordomuti - (art. 6, comma 1, lett. e) e lett. g)                     OMISSIS

                    Detrazioni  per spese funebri - (art. 6, comma 1, lett. f) - OMISSIS

                    Detrazioni per canoni di locazione - (art. 6, comma 1, lett. h) - OMISSIS

                    Attività libero professionale intramuraria - (art. 6, comma 1, lett. i) - OMISSIS

                    Detrazione per le cooperative edilizie - (art. 6, comma 2) - OMISSIS

Acconto  dovuto per il 1999 - (art. 6, comma 6)

Misura dell’acconto per il 2000 - (art. 6, comma 8)

Credito di imposta del 19% per le assunzioni con uso di abitazione (art. 6, commi da 9 a 11)

Prelievo rateizzato dell'addizionale comunale e provinciale IRPEF(art. 6, comma 12)

                    Borse di studio esenti (art. 6, comma 13) - OMISSIS

Detrazione per le  Ristrutturazioni edilizie - (art. 6, comma 15)

Aliquote IRAP per  banche e agricoltura - (art. 6, commi 17 e 18)

Spese di telefonia dei trasportatori - (art. 6, comma 21)

Aliquota Iva del 10% per le prestazioni di assistenza domiciliare e per gli interventi di recupero sugli immobili - (art. 7, commi 1 e 2)

Indetraibilità Iva  sui veicoli - (art. 7, comma 3)

INVIM sulle compravendite di abitazioni - (art. 7, comma 4)

                    Iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali (art. 7, comma 5) - OMISSIS

Imposta di registro  sui trasferimenti di  fabbricati - (art. 7, commi 6, 7 e 8)

Regolarizzazione  del magazzino (art. 7, commi da 9 a 14)

                    Misure compensative della Carbon tax per l’autotrasporto (art. 7, commi 15 e 16)                      OMISSIS

                   Credito di imposta a favore dei tabaccai e per l’acquisto di sistemi di sicurezza  nel commercio - (art. 7, comma 17) - OMISSIS

                    Agevolazioni per l’ammodernamento  dei locali (art. 7, comma 18) - OMISSIS

                    Successioni e donazioni in linea retta - (art. 8) - OMISSIS

Riduzione dell’imposizione sugli atti giudiziari e contributo unificato di iscrizione a ruolo - (art. 9)

Imposta di registro sui conferimenti in società (art. 10, commi 1 e 2)

                    Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - (art. 10, comma 3) - OMISSIS

                    Disposizioni fiscali per la nautica  - (art. 11, commi 1 e 2) - OMISSIS

Rimborsi  di modesta entità - (art. 14)

                    Canone per le occupazioni di suolo pubblico - (art. 18) - OMISSIS

Accertamenti  in materia di ICI - (art. 30, comma 10)

Comunicazioni delle nuove rendite catastali dei fabbricati (art. 30, comma 11)

Termini per le delibere relative ai tributi locali - (art. 30, comma 14)

                Imposta sulla  pubblicità (art. 30, comma 17) - OMISSIS

                Tariffa per  i rifiuti solidi urbani (art. 33) - OMISSIS

Credito di imposta  per le assunzioni nelle zone cuscinetto (art. 50)

Deduzione forfetaria per collaborazioni coordinate e continuative (art. 51, commi 3 e 4)

                   Incentivi per la  Rottamazione dei ciclomotori (art. 54, comma 4) - OMISSIS

                   Regime transitorio  Iva in agricoltura (art. 60) - OMISSIS

Entrata in vigore (art. 71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deduzione per l’abitazione principale - (art. 6, comma 1, lett. a e comma 5)

La deduzione per l’abitazione principale prevista nell’art. 34 del TUIR viene trasformata in deduzione dal reddito complessivo inserendola nell’art. 10 del TUIR, con decorrenza già a decorrere dal periodo d’imposta 1999. Il suo ammontare viene innalzato da lire 1.400.000 a lire 1.800.000.

La deduzione non può in ogni modo essere superiore all'ammontare del reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Nel comma cinque sono poi abrogate le disposizioni contenute nella legge 133/99 che avevano disciplinato tale deduzione per il 1999.

Spunti critici

Il passaggio dall'art.34 comma 4-quater al comma 3-bis dell'art.10 causa un incremento del reddito complessivo (rigo N1 di UNICO-99) con le relative conseguenze avuto riguardo agli importi commisurati a tale importo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione aliquota  IRPEF (art. 6, comma 1, lett. b)

Viene ridotta l'aliquota IRPEF applicabile al secondo scaglione di reddito, cioè quello da 15 a 30 milioni di lire, che passa dal 26,5 al 25,5% a decorrere dal periodo d’imposta 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrazioni per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore (art. 6, comma 1, lett. d, n. 4)

Vengono elevate di 50.000 lire, dal periodo di imposta 2000, le detrazioni previste per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore che quindi passano alle seguenti misure:

Misura  della detrazione

Scaglione di reddito

L.      750.000

 

Se i redditi di lavoro autonomo e di impresa non superano 9.100.000;

L.      650.000

 

Se i redditi sono superiori a 9.100.000, ma non a 9.300.000;

L.      550.000

 

Se i redditi sono superiori a 9.300.000, ma non a 9.600.000;

L.      450.000

 

Se i redditi sono superiori a 9.600.000, ma non a 9.900.000

L.      350.000

 

Se i redditi sono superiori a 9.900.000, ma non a 15.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acconto  dovuto per il 1999 - (art. 6, comma 6)

Viene stabilito che la nuova misura della deduzione per l’abitazione principale e quella per le cooperative edilizie non hanno effetto per il calcolo dell’acconto dovuto per il 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misura dell’acconto per il 2000 - (art. 6, comma 8)

Viene stabilito che per il periodo di imposta 2000 la misura dell'acconto IRPEF è ridotta dal 98 al 92%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito di imposta del 19% per le assunzioni con uso di abitazione (art. 6, commi da 9 a 11)

Viene riconosciuto alle imprese che assumono particolari categorie di dipendenti[3] dal 1.1.2000 al 31.12.2000  con assegnazione di abitazione, un credito d'imposta pari al 19% del fringe benefit emergente dall'uso della casa di abitazione come valutato dall'art.48, comma 4, lett. c), del TUIR.

E’ stabilito che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Inoltre è disposto che lo stesso  è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelievo rateizzato dell'a(art. 6, comma 12)

Viene stabilito che le disposizioni previste, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, per l’addizionale regionale all’IRPEF in ordine alle modalità di determinazione e all’effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti d’imposta si applicano anche per l'addizionale provinciale e comunale all’IRPEF.

Approfondimenti

E' appena il caso di ricordare che l'art.50 del D.Lgs n. 446/1997 sta per sta per essere modificato dell'ennesimo decreto legislativo correttivo della riforma Visco (vedi novità del 18.10.1999)[4]. La modifica introduce il prelievo rateizzato in 11 mensilità dell'addizionale regionale. Pertanto la modifica contenuta nella legge finanziaria impone lo stesso tipo di prelievo rateizzato anche per l'addizionale comunale all'IRPEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrazione per le  Ristrutturazioni edilizie - (art. 6, comma 15)

Viene estesa anche per l'anno 2000 la detrazione cosi detta del 41% per le ristrutturazioni edilizie, prevista dall'art.1 della legge 449/1997, portandola tuttavia alla misura del 36%. Inoltre si concede la detrazione, anche per il 1999, per le spese sostenute per la documentazione atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio e per gli interventi necessari al rilascio di tale documentazione. Ed infine si stabilisce che condizione necessaria per usufruire della agevolazione è che risulti pagata l’ICI per gli anni a decorrere dal 1997 e non per il solo 1997 come prima era previsto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliquote IRAP per  banche e agricoltura - (art. 6, commi 17 e 18)

Vengono rideterminate le aliquote IRAP da applicare alle imprese agricole ed alle banche ed assicurazioni dal 1999 al 2004. Nella sostanza si prevede la proroga di un anno dell’aliquota agevolata IRAP per l’agricoltura, ritardandone così l’incremento, e per le banche e assicurazioni, con l’effetto contrario di protrarre l’aggravio impositivo stabilito per questi comparti dalle norme transitorie. 

Appresso si evidenziano le nuove aliquote mettendole a confronto con quelle attualmente previste in relazione all'evoluzione storica.

Agricoltura

Banche ed Assicurazioni

Anno

Situazione Attuale

Legge finanziaria

Situazione Attuale

Legge finanziaria

1999

2,6%

1,9%

5%

5,4%

2000

3,1%

2,3%

4,75%

5,4%

2001

3,35%

2,5%

4,25%

5,0%

2002

3,85%

3,10%

4,25%

4,75%

2003

4,25%

3,75%

4,25%

4,25%

2004

4,25%

4,25%

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Spese di telefonia dei trasportatori - (art. 6, comma 21)

Viene stabilito, introducendo un periodo all’interno del comma 10-bis dell’art. 67 del TUIR, che gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono deducibili al 100% e non al 50% come previsto in via generale per le spese di telefonia mobile.

Spunti critici

La norma merita segnalazione in quanto da autorità normativa ad una recente risoluzione della D.R.E. LIGURIA 25.02.1999, PROT. 8448 (vedi novità del 02.11.1999). La risoluzione, emessa in riferimento ad una apposita richiesta di disapplicazione di norme antielusive di carattere particolare ai sensi dell'art. 37.bis, comma  8 del D.P.R. 600/1973, riconosceva la deducibilità totale per impianti di telefonica mobile strutturati nello stesso modo previsto dalla norma commentata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliquota Iva del 10% per le prestazioni di assistenza domiciliare e per gli interventi di recupero sugli immobili - (art. 7, commi 1 e 2)

Viene stabilita fino al 31 dicembre 2000 l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per le prestazioni di assistenza domiciliare erogate da privati in favore di anziani, inabili, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici e minori disadattati. La norma lascia comunque ferma l’esenzione per le medesime prestazioni erogate da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, da enti con finalità di assistenza sociale e da ONLUS e l’applicazione della aliquota ridotta del 4% per quelle rese da cooperative sociali e loro consorzi.

Il comma 2 dell'articolo in commento confermando le disposizioni prevista dall'art.10 del D.P.R. 633/1972 (esenzione) e delle tabelle allegate allo stesso D.P.R. n. 633/1972 se più favorevoli, dispone l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% per le prestazioni aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio di cui all'er.31. primo comma lettere a), b), c), d) della legge 5.8.1978, n. 457. L'applicazione dell'aliquota agevolata è estesa anche ai beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito della prestazione, della di manutenzione (ordinario o straordinaria), restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da individuare tramite decreto ministeriale.

Tuttavia l'applicazione dell'aliquota ridotta sia ha solamente in riferimento al valore della prestazione al netto dei beni acquistati per predisporre l'opera (in sostanza devono essere commisurati al valore del servizio prestato dall'artigiano. Così ad esempio dato L. 3500 il valore della prestazione e L. 2500 il valore dei beni:

il valore del servizio (L. 1000 = 3500 - 2500) dovrà essere sottoposto all'aliquota del 10%;

il valore dei beni sconteranno l'aliquota del 10% limitatamente al valore del servizio  L. 1000

la restante valore dei bene sarà assoggettato all'aliquota ordinario del 20% L. 1500.

Pertanto nell'esempio si avrà:

Valore dell'opera L. 3.500 

di cui L. 2.000 al 10% e L. 1.500 al 20%.

Spunti critici

La norma, così come formulata non sembra consentire l'acquisto dei beni autonomamente dal committente. Infatti ove non fosse lo stesso commissionario il servizio ad acquistare e fatturare nuovamente i beni al commissionario non si vece come il cliente possa rivendicare al venditore l'applicazione dell'aliquota ridotta.

Inoltre si fa rilevare che  relativamente alle operazioni di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione (lettere c) e  d) dell'art.31 della legge 5.8.1978, n. 457)i numeri 127-terdecies) e 127-quaterdecies della tabella parte terza allegata al D.P.R. 633/1972 già prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% per le prestazioni di servizi e per l'acquisto di tutti i beni utilizzati per porre in essere le prestazioni predette. Pertanto non si capisce quali siano i casi in cui risulti più conveniente applicare la normativa de quo rispetto a quella a regime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indetraibilità Iva  sui veicoli - (art. 7, comma 3)

L'articolo estende al 31 dicembre 2000 la disciplina dell’art. 19-bis1, lett. c) del DPR 633/72 in ordine alla indetraibilità dell'IVA sugli acquisti e sulle importazioni di ciclomotori, di motocicli con motore di cilindrata inferiore a 350 cc e di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui alle lettere a) e c) dell’art. 54 del codice della strada.

Il predetto termine prima di tale modifica era stato fissato al 31 dicembre 1999 dal D.L. 669/96.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVIM sulle compravendite di abitazioni - (art. 7, comma 4)

Viene ridotta del 25% l’INVIM dovuta sulle compravendite immobiliari di abitazioni e delle relative pertinenze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta di registro  sui trasferimenti di  fabbricati - (art. 7, commi 6, 7 e 8)

Viene ridotta dal 4% al 3% l’imposta di registro dovuta sui trasferimenti della prima casa e delle relative pertinenze e dall’8% al 7% quella dovuta per i trasferimenti degli altri fabbricati e delle relative pertinenze.

Tali riduzioni si applicheranno agli atti presentati alla registrazione dopo l’entrata in vigore della legge in esame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolarizzazione  del magazzino (art. 7, commi da 9 a 14)

I soggetti per i quali sono applicabili gli studi di settore o i parametri possono procedere alla regolarizzazione della posizione del magazzino tramite il pagamento di imposte sostitutive dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA nell'esercizio i  corso al 30 settembre 1999.

Per comprendere la possibilità è necessario distinguere i casi in cui si ha una differenza positiva da inserire nell'attivo del bilancio (l'ammontare totale di beni iscritti nella contabilità è inferiore a l'ammontare reale dei beni in magazzino) ovvero si deve eliminare parte dell'attivo patrimoniale (il valore dei beni iscritti nella contabilità è superiore a quello reale). E' appena il caso di specificare che, mentre nel primo caso, il più delle volte si tratta di acquisti in nero, nel secondo caso si tratta di vendite in nero. Da queste considerazioni ne discende un diverso modo per regolarizzare l'iscrizione di maggiori rimanenze dalla cancellazione di rimanenze contabilizzate in eccesso rispetto all'ammontare reale.

La regolarizzazione

Con due esempi si evidenziano le aliquote di imposizione sostitutiva e la base imponibile su cui applicarle in considerazione delle due fattispecie di regolarizzazione.

Regolarizzazione tramite eliminazione di valori (valore contabile di magazzino L. 1.000 - valore reale L. 500)

In questo caso l'impresa ha evidentemente omesso di fatturare parte del le vendite mascherando con il magazzino. Pertanto al fine di regolarizzare la sua posizione l'impresa dovrà da prima determinare la base imponibile su cui applicare le imposte sostitutive. la base imponibile si determina applicando ai valori di magazino un coefficiente moltiplicativo in ragione delle diverse attività eliminate determinato con decreto dirigenziale [6]. Sulla base imponibile così determinata si dovrà calcolare: 

¨      un'imposta sostitutiva dell'Iva applicando l'aliquota media [5]  

¨      calcolare versare un'imposta sostitutiva pari al 30% calcolata sulla differenza tra valore maggiorato e valore eliminato (in sostanza solamente sull'utile emergente dalla vendita che in precedenza non era emerso).

Esempio

Supponendo una ricarica del 50% corrispondente ad un coefficiente moltiplicativo di 1,5, imposte versate nel periodo 3.000 e un valore di volume di affari di L. 20.000.

§        Imposta sostitutiva dell'Iva

Differenza da eliminare = L. 500 (data da contabilizzato 1.000 - e reale 500)

Base imponibile su cui applicare la sostitutiva dell'Iva L. 750 (1,5 * 500)

Aliquota media = 15% (3.000/20.000 *100)

Iva dovuta L. 112,5 (15%*750)

§        Imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP

Base imponibile = 250 (importo maggiorato 750 - importo eliminato 500)

Aliquota 30%

Imposta dovuta L. 75

Regolarizzazione del magazzino tramite iscrizione di nuovi valori (valore contabile di magazzino L. 500 valore reale 1.000)

In questo caso l'impresa ha acquistato in nero occultando parte dei valori in magazzino. L'obbiettivo dell'impresa è quello di vendere in nero i beni evitando l'imposizione sul valore aggiunto conseguito con tali vendite.

In questo caso al fine di regolarizzare la posizione del magazzino si dovrà versare solamente l'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP. Infatti l'applicazione dell'Iva si avrà nel momento in cui i nuovo beni iscritti nello stato patrimoniale verranno venduti.

Supponendo una ricarica del 50% corrispondente ad un coefficiente moltiplicativo di 1,5, imposte versate nel periodo 3.000 e un valore di volume di affari di L. 20.000.

§        Imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP

Base imponibile = 250 (importo maggiorato 750 - importo eliminato 500)

Aliquota 30%

Imposta dovuta L. 75

Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta. Tuttavia se questa non è versata la stessa verrà iscritta a ruolo, con applicazione di sanzioni ed interessi, e non farà venire meno la regolarizzazione.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione seguendo le modalità e termini dei versamento delle imposte emergenti dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 1999 ovvero rateale con le seguenti modalità:

se l'ammontare totale delle imposte dovute non supera i 10 milioni in due rate di cui la prima non inferiore al 40%;

se l'ammontare delle imposte supera i 10 milioni in 5 rate di L 5 milioni  e l'ultima per la parte rimanente.

E’ inoltre stabilito che l'adeguamento del magazzino non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e che i valori risultanti dalle variazioni delle giacenze sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 1999 e che, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti al predetto periodo di imposta. Infine è disposto che l'imposta sostitutiva del 30% è indeducibile e che per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Spunti critici

E' da segnalare che la norma non esclude l'applicazione delle sanzioni di natura civile prevista dall'art. 2379 del c.c. per la nullità della delibera di approvazione del bilancio illecito, che pertanto si devono ritenere applicabili in tutto e per tutto. In fatti la dottrina prevalente (Uno per tutti G. F. Campobasso, manuale di diritto commerciale, vol. n. 2, pagg. 415 ss - UTET 1995) ritiene che un bilancio incompleto o comunque non conforme alle disposizioni indicate dagli articoli 2423 ss del c.c. è illecito perché non conforme a norme imperative di legge. Pertanto oltre alle sanzioni penali previste dall'art.2621 c.c. la delibera di approvazione dello stesso si deve ritenere nulla ai sensi dell'art.2379 dello stesso codice civile. In proposito si veda anche Sentenza Cass., sez. V, 05-12-1995, in Cass. pen., 1996, 2780 secondo cui "In tema di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621 n. 1 c.c., la nullità dell'atto che deve essere richiamato nelle relazioni e nei bilanci non esclude la sussistenza del reato: la nullità o l'annullabilità costituiscono infatti sanzioni civili che non fanno venire meno gli effetti penali, sotto altro e diverso aspetto, collegati all'atto nullo o annullabile, il quale, d'altro canto, a differenza dell'atto inesistente, è produttivo di effetti giuridici fino al momento in cui ne viene dichiarata la nullità, essendo anzi suscettibile di sanatoria se il vizio non viene dedotto nei modi e nei termini di legge, con la conseguenza che, quanto meno sino a quel momento, esso è idoneo (o lo è potenzialmente) a ledere gli interessi o i beni tutelati dalla norma incriminatrice (nella specie, si trattava di pegno su azioni non iscritto in bilancio sul presupposto della sua asserita nullità per violazione dell'art.2624 c.c., in quanto concesso dalla società a garanzia di una obbligazione personale dell'amministratore."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione dell’imposizione sugli atti giudiziari e contributo unificato di iscrizione a ruolo - (art. 9)

Viene stabilita la non applicazione delle imposte di bollo, della tassa di iscrizione a ruolo, dei diritti di cancelleria, nonché dei diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario per gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione.

In luogo di questi tributi viene istituito a decorrere dal 1° luglio 2000, nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, per ciascuno grado di giudizio, un contributo unificato di iscrizione a ruolo. La misura di questo contributo è determinata in relazione al valore dei processi e non è dovuta per quelli di valore inferiore a 2 milioni e per quelli amministrativi in cui il valore non sia determinabile. Il contributo deve essere versato dalla parte che si costituisce per prima in giudizio salvo il suo diritto di ripetizione nei confronti della parte soccombente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta di registro sui conferimenti in società (art. 10, commi 1 e 2)

Vengono riformulati i  criteri di determinazione della base imponibile per i conferimenti in società di immobili o diritti reali immobiliari. In sostanza  il nuovo articolo 50 del dpr n. 131/86 importa il passaggio dall’aliquota proporzionale dell’1% alla tassa fissa di lire 250.000 per le operazioni di:

costituzione e aumento del capitale o patrimonio con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa;

costituzione e aumento del capitale o patrimonio con conferimento di denaro, di beni mobili e di altri diritti;

costituzione e aumento del capitale o patrimonio mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sovraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria;

regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa.

Considerazioni

La modifica elimina uno dei principali deterrenti alla considerazione  nella pianificazione fiscale dilungo periodo dell'alternativa tra ricorso all'indebitamento con deduzione degli interessi e ricorso al capitale proprio con applicazione della DIT. Infatti fino ad ora l'imposta di registro sui conferimenti in denaro (da applicare sul totale delle somme conferite e non sul reddito DIT) portava ad una riduzione effettiva di imposta sul reddito sottoposto a DIT  anche di molto superiore  all'aliquota del  19% prevista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimborsi  di modesta entità - (art. 14)

Viene previsto che entro il 31 dicembre 2000 verranno rimborsati dagli Uffici, con una procedura semplificata e automatizzata, senza adempimenti a carico dei contribuenti, i crediti di importo inferiore a L. 5.000.000 al netto degli interessi, di imposte sui redditi, Iva, Cssn e di tasse ed imposte indirette sugli affari richiesti fino al 31 dicembre 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accertamenti  in materia di ICI - (art. 30, comma 10)          

Vengono prorogati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione in base alle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio relativi all’ICI dovuta per il 1993.

Inoltre sono fissati alla stessa data del 31 dicembre 2000 i termini per la notifica:

degli avvisi di liquidazione in base alle dichiarazioni relativi all'ICI dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;

degli avvisi di accertamento in rettifica relativi all'ICI dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;

degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni delle nuove rendite catastali dei fabbricati (art. 30, comma 11)

Viene stabilito che il termine per proporre il ricorso avverso la nuova  determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente ha avuto conoscenza piena del relativo avviso ed a tal fine è disposto che gli uffici dovranno provvedere alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

Fino a questa data non saranno dovute le sanzioni e gli interessi applicabili per effetto della nuova determinazione della rendita catastale.

La norma, inoltre tiene fermo il principio di legalità previsto dall'articolo 3 del D.Lgs n. 472/1997.

Considerazioni

In applicazione del principio di legalità la norma è applicabile retroattivamente. Pertanto si deve ritenere che anche per le variazioni di rendite avvenute prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria (1.1.2000) fino a quando il comune non ha comunicato a mezzo posata l'avvenuto classamento le sanzioni non sono applicabili.

Oltre a ciò in considerazione dell'articolo 25 dello stesso D.Lgs n. 472/1997 primo comma la modifica è applicabile anche ai procedimenti in corso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termini per le delibere relative ai tributi locali - (art. 30, comma 14)

Viene stabilito che tutto per l'anno 2000 i Comuni possono deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale fino alla data dell'approvazione del bilancio e quindi, per effetto del rinvio di tale termine già disposto, fino al 29 febbraio 2000. Per gli anni successivi, a regime, il termine viene invece stabilito al 31 dicembre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito di imposta  per le assunzioni nelle zone cuscinetto (art. 50)

Viene elevata la misura del credito di imposta per le assunzioni previsto in favore delle piccole  e medie imprese che assumono nuovi dipendenti nel 1999, 2000 e 2001, e che operano nelle province confinanti con le aree obiettivo 1 o con quelle aree per le quali la CEE ha riconosciuto la necessità di intervento, nelle quali si registra un tasso di disoccupazione allargato superiore alla media nazionale.

Tale credito originariamente fissato in un 1 milione annuo per ogni dipendente assunto con un contratto a tempo pieno ed indeterminato, è stato elevato a 3 milioni per ciascuna assunzione effettuata nei periodi di imposta successivi al 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deduzione forfetaria per collaborazioni coordinate e continuative (art. 51, commi 3 e 4)

A fronte dell’aumento dell’aliquota del contributo del 12% che, in forza di quanto disposto dal comma 1, passa al 13% nel 2000, viene disposto che la percentuale del 5% di deduzione forfetaria delle spese per i titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, prevista dall’art. 50 del TUIR, è pari al 6% se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a 40 milioni e il reddito dell’abitazione principale in misura non superiore alla deduzione prevista per l’abitazione stessa. Questa maggiore percentuale di deduzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999 ed è già previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2001 sarà pari al 7%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrata in vigore (art. 71)

L'entrata in vigore come per tutte le leggi finanziarie è  prevista per l'01.01.1999

Il sole 24 ore di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 dicembre 1999, (inserti)  

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Aggiornato il: 07 gennaio 2000