Legge Finanziaria 2000 LEGGE
23 DICEMBRE 1999, N. 488 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" In breve La legge finanziaria 2000
racchiude novità fiscali per le imprese e per le persone fisiche. Appresso si
metteranno in evidenziano le innovazioni di interesse per le sole imprese ed in
generale per l'attività professionale. Si vuole evitare ad esempio, di
riportare la misura degli incrementi delle detrazioni per le quali è
sufficiente leggere la norma del TUIR novellata. Per queste modifiche
viene riportato solamente un titolo che individua la tipologia di innovazione
con affianco la norma che le prevede. Clicca su
Detrazione per figli e altri familiari a carico - (art. 6, comma 1, lett. c) - OMISSIS Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente - (art. 6, comma 1, lett. d, n. 1) OMISSIS Detrazioni per i pensionati - (art. 6, comma 1, lett. d, n. 2) - OMISSIS Detrazioni per particolari redditi (art. 6, comma 1, lett. d, n. 3) - OMISSIS
Detrazioni per i non vedenti ed i sordomuti - (art. 6, comma 1, lett. e) e lett. g) OMISSIS Detrazioni per spese funebri - (art. 6, comma 1, lett. f) - OMISSIS Detrazioni per canoni di locazione - (art. 6, comma 1, lett. h) - OMISSIS Attività libero professionale intramuraria - (art. 6, comma 1, lett. i) - OMISSIS Detrazione per le cooperative edilizie - (art. 6, comma 2) - OMISSIS
Borse di studio esenti (art. 6, comma 13) - OMISSIS
Iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali (art. 7, comma 5) - OMISSIS
Misure compensative della Carbon tax per l’autotrasporto (art. 7, commi 15 e 16) OMISSIS Credito di imposta a favore dei tabaccai e per l’acquisto di sistemi di sicurezza nel commercio - (art. 7, comma 17) - OMISSIS Agevolazioni per l’ammodernamento dei locali (art. 7, comma 18) - OMISSIS Successioni e donazioni in linea retta - (art. 8) - OMISSIS
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - (art. 10, comma 3) - OMISSIS Disposizioni fiscali per la nautica - (art. 11, commi 1 e 2) - OMISSIS
Canone per le occupazioni di suolo pubblico - (art. 18) - OMISSIS
Imposta sulla pubblicità (art. 30, comma 17) - OMISSIS Tariffa per i rifiuti solidi urbani (art. 33) - OMISSIS
Incentivi per la Rottamazione dei ciclomotori (art. 54, comma 4) - OMISSIS Regime transitorio Iva in agricoltura (art. 60) - OMISSIS
Deduzione per l’abitazione principale - (art. 6, comma 1, lett. a e comma 5) La deduzione per l’abitazione principale prevista nell’art. 34 del TUIR viene trasformata in deduzione dal reddito complessivo inserendola nell’art. 10 del TUIR, con decorrenza già a decorrere dal periodo d’imposta 1999. Il suo ammontare viene innalzato da lire 1.400.000 a lire 1.800.000. La deduzione non può in ogni modo essere superiore all'ammontare del reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Nel comma cinque sono poi abrogate le disposizioni contenute nella legge 133/99 che avevano disciplinato tale deduzione per il 1999. Spunti
critici Il passaggio dall'art.34 comma 4-quater al
comma 3-bis dell'art.10 causa un incremento del reddito complessivo (rigo N1
di UNICO-99) con le relative conseguenze avuto riguardo agli importi
commisurati a tale importo.
Riduzione aliquota IRPEF (art. 6, comma 1, lett. b) Viene ridotta l'aliquota IRPEF applicabile al secondo scaglione di reddito, cioè quello da 15 a 30 milioni di lire, che passa dal 26,5 al 25,5% a decorrere dal periodo d’imposta 2000.
Detrazioni per i redditi di
lavoro autonomo e di impresa minore (art.
6, comma 1, lett. d, n. 4) Vengono elevate di 50.000 lire, dal periodo di imposta 2000, le detrazioni previste per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore che quindi passano alle seguenti misure:
Acconto dovuto per il 1999
- (art. 6, comma 6) Viene stabilito che la nuova misura della deduzione per l’abitazione principale e quella per le cooperative edilizie non hanno effetto per il calcolo dell’acconto dovuto per il 1999.
Misura dell’acconto per il 2000
- (art. 6,
comma 8) Viene stabilito che per il periodo di imposta 2000 la
misura dell'acconto IRPEF è ridotta dal 98 al 92%.
Credito di imposta del 19% per le assunzioni con uso di abitazione (art. 6, commi da 9 a 11) Viene riconosciuto alle imprese che assumono particolari categorie di dipendenti[3] dal 1.1.2000 al 31.12.2000 con assegnazione di abitazione, un credito d'imposta pari al 19% del fringe benefit emergente dall'uso della casa di abitazione come valutato dall'art.48, comma 4, lett. c), del TUIR. E’ stabilito che il credito di
imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato
ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi
passivi e delle spese generali. Inoltre è disposto che lo stesso
è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in
compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97.
Prelievo rateizzato dell'a(art. 6, comma 12) Viene stabilito che le disposizioni previste, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, per l’addizionale regionale all’IRPEF in ordine alle modalità di determinazione e all’effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti d’imposta si applicano anche per l'addizionale provinciale e comunale all’IRPEF. Approfondimenti E'
appena il caso di ricordare che l'art.50 del D.Lgs n. 446/1997 sta per sta per
essere modificato dell'ennesimo decreto legislativo correttivo della riforma
Visco (vedi novità del 18.10.1999)[4].
La modifica introduce il prelievo rateizzato in 11 mensilità dell'addizionale
regionale. Pertanto la modifica contenuta nella legge finanziaria impone lo
stesso tipo di prelievo rateizzato anche per l'addizionale comunale all'IRPEF
Detrazione per le
Ristrutturazioni edilizie - (art.
6, comma 15) Viene estesa anche per l'anno 2000 la detrazione cosi detta del 41% per le ristrutturazioni edilizie, prevista dall'art.1 della legge 449/1997, portandola tuttavia alla misura del 36%. Inoltre si concede la detrazione, anche per il 1999, per le spese sostenute per la documentazione atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio e per gli interventi necessari al rilascio di tale documentazione. Ed infine si stabilisce che condizione necessaria per usufruire della agevolazione è che risulti pagata l’ICI per gli anni a decorrere dal 1997 e non per il solo 1997 come prima era previsto.
Aliquote IRAP per
banche e agricoltura
- (art. 6, commi 17 e 18) Vengono rideterminate le
aliquote IRAP da applicare alle imprese agricole ed alle banche ed assicurazioni
dal 1999 al 2004. Nella sostanza si prevede la proroga di un anno
dell’aliquota agevolata IRAP per l’agricoltura, ritardandone così
l’incremento, e per le banche e assicurazioni, con l’effetto contrario di
protrarre l’aggravio impositivo stabilito per questi comparti dalle norme
transitorie. Appresso si evidenziano le nuove aliquote mettendole a confronto con quelle attualmente previste in relazione all'evoluzione storica.
Spese di telefonia dei
trasportatori - (art.
6, comma 21) Viene stabilito, introducendo un periodo all’interno del comma 10-bis dell’art. 67 del TUIR, che gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono deducibili al 100% e non al 50% come previsto in via generale per le spese di telefonia mobile. Spunti critici La
norma merita segnalazione in quanto da autorità normativa ad una recente
risoluzione della D.R.E. LIGURIA 25.02.1999, PROT. 8448 (vedi novità
del 02.11.1999).
La risoluzione, emessa in riferimento ad una apposita richiesta di
disapplicazione di norme antielusive di carattere particolare ai sensi
dell'art. 37.bis, comma 8 del
D.P.R. 600/1973, riconosceva la deducibilità totale per impianti di
telefonica mobile strutturati nello stesso modo previsto dalla norma
commentata.
Aliquota Iva del 10% per le
prestazioni di assistenza domiciliare e per gli interventi di recupero sugli
immobili - (art.
7, commi 1 e 2) Viene stabilita fino al 31 dicembre 2000 l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per le prestazioni di assistenza domiciliare erogate da privati in favore di anziani, inabili, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici e minori disadattati. La norma lascia comunque ferma l’esenzione per le medesime prestazioni erogate da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, da enti con finalità di assistenza sociale e da ONLUS e l’applicazione della aliquota ridotta del 4% per quelle rese da cooperative sociali e loro consorzi. Il comma 2 dell'articolo in commento confermando le disposizioni prevista dall'art.10 del D.P.R. 633/1972 (esenzione) e delle tabelle allegate allo stesso D.P.R. n. 633/1972 se più favorevoli, dispone l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% per le prestazioni aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio di cui all'er.31. primo comma lettere a), b), c), d) della legge 5.8.1978, n. 457. L'applicazione dell'aliquota agevolata è estesa anche ai beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito della prestazione, della di manutenzione (ordinario o straordinaria), restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da individuare tramite decreto ministeriale. Tuttavia l'applicazione dell'aliquota ridotta sia ha solamente in riferimento al valore della prestazione al netto dei beni acquistati per predisporre l'opera (in sostanza devono essere commisurati al valore del servizio prestato dall'artigiano. Così ad esempio dato L. 3500 il valore della prestazione e L. 2500 il valore dei beni: il valore del servizio (L. 1000 = 3500 - 2500) dovrà essere sottoposto all'aliquota del 10%; il valore dei beni sconteranno l'aliquota del 10% limitatamente al valore del servizio L. 1000 la restante valore dei bene sarà assoggettato all'aliquota ordinario del 20% L. 1500. Pertanto nell'esempio si avrà: Valore dell'opera L. 3.500 di cui L. 2.000 al 10% e L. 1.500 al 20%. Spunti
critici La norma, così come formulata non sembra
consentire l'acquisto dei beni autonomamente dal committente. Infatti ove non
fosse lo stesso commissionario il servizio ad acquistare e fatturare
nuovamente i beni al commissionario non si vece come il cliente possa
rivendicare al venditore l'applicazione dell'aliquota ridotta. Inoltre si fa rilevare che
relativamente alle operazioni di restauro e risanamento conservativo o
ristrutturazione (lettere c) e d)
dell'art.31 della legge 5.8.1978, n. 457)i numeri 127-terdecies) e
127-quaterdecies della tabella parte terza allegata al D.P.R. 633/1972 già
prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% per le prestazioni di servizi e per
l'acquisto di tutti i beni utilizzati per porre in essere le prestazioni
predette.
Indetraibilità Iva
sui veicoli
- (art. 7, comma 3) L'articolo estende al 31 dicembre 2000 la disciplina dell’art. 19-bis1, lett. c) del DPR 633/72 in ordine alla indetraibilità dell'IVA sugli acquisti e sulle importazioni di ciclomotori, di motocicli con motore di cilindrata inferiore a 350 cc e di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui alle lettere a) e c) dell’art. 54 del codice della strada. Il predetto termine prima di
tale modifica era stato fissato al 31 dicembre 1999 dal D.L. 669/96.
INVIM sulle compravendite di
abitazioni - (art.
7, comma 4) Viene ridotta del 25% l’INVIM dovuta sulle compravendite
immobiliari di abitazioni e delle relative pertinenze.
Imposta di registro
sui trasferimenti di fabbricati
- (art. 7, commi 6, 7 e 8) Viene ridotta dal 4% al 3% l’imposta di registro dovuta sui trasferimenti della prima casa e delle relative pertinenze e dall’8% al 7% quella dovuta per i trasferimenti degli altri fabbricati e delle relative pertinenze. Tali riduzioni si applicheranno
agli atti presentati alla registrazione dopo l’entrata in vigore della legge
in esame.
Regolarizzazione
del magazzino
(art. 7, commi da 9 a 14) I soggetti per i quali sono applicabili gli studi di settore o i parametri possono procedere alla regolarizzazione della posizione del magazzino tramite il pagamento di imposte sostitutive dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA nell'esercizio i corso al 30 settembre 1999. Per comprendere la possibilità è necessario distinguere i casi in cui si ha una differenza positiva da inserire nell'attivo del bilancio (l'ammontare totale di beni iscritti nella contabilità è inferiore a l'ammontare reale dei beni in magazzino) ovvero si deve eliminare parte dell'attivo patrimoniale (il valore dei beni iscritti nella contabilità è superiore a quello reale). E' appena il caso di specificare che, mentre nel primo caso, il più delle volte si tratta di acquisti in nero, nel secondo caso si tratta di vendite in nero. Da queste considerazioni ne discende un diverso modo per regolarizzare l'iscrizione di maggiori rimanenze dalla cancellazione di rimanenze contabilizzate in eccesso rispetto all'ammontare reale. La regolarizzazione Con due esempi si evidenziano le aliquote di imposizione sostitutiva e la base imponibile su cui applicarle in considerazione delle due fattispecie di regolarizzazione. Regolarizzazione tramite
eliminazione di valori (valore contabile di magazzino L. 1.000 - valore reale L.
500) In questo caso l'impresa ha evidentemente omesso di fatturare parte del le vendite mascherando con il magazzino. Pertanto al fine di regolarizzare la sua posizione l'impresa dovrà da prima determinare la base imponibile su cui applicare le imposte sostitutive. la base imponibile si determina applicando ai valori di magazino un coefficiente moltiplicativo in ragione delle diverse attività eliminate determinato con decreto dirigenziale [6]. Sulla base imponibile così determinata si dovrà calcolare: ¨ un'imposta sostitutiva dell'Iva applicando l'aliquota media [5] ¨ calcolare versare un'imposta sostitutiva pari al 30% calcolata sulla differenza tra valore maggiorato e valore eliminato (in sostanza solamente sull'utile emergente dalla vendita che in precedenza non era emerso). Esempio Supponendo una ricarica del 50% corrispondente ad un coefficiente moltiplicativo di 1,5, imposte versate nel periodo 3.000 e un valore di volume di affari di L. 20.000. §
Imposta sostitutiva
dell'Iva Differenza da eliminare = L. 500 (data da contabilizzato 1.000 - e reale 500) Base imponibile su cui applicare
la sostitutiva dell'Iva L. 750 (1,5 * 500) Aliquota media = 15% (3.000/20.000 *100) Iva dovuta L. 112,5 (15%*750) §
Imposta sostitutiva dei
redditi e dell'IRAP Base imponibile = 250 (importo maggiorato 750 - importo eliminato 500) Aliquota 30% Imposta dovuta L. 75 Regolarizzazione del magazzino tramite iscrizione di nuovi valori (valore
contabile di magazzino L. 500 valore reale 1.000) In questo caso l'impresa ha acquistato in nero occultando parte dei valori in magazzino. L'obbiettivo dell'impresa è quello di vendere in nero i beni evitando l'imposizione sul valore aggiunto conseguito con tali vendite. In questo caso al fine di regolarizzare la posizione del magazzino si dovrà versare solamente l'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP. Infatti l'applicazione dell'Iva si avrà nel momento in cui i nuovo beni iscritti nello stato patrimoniale verranno venduti. Supponendo una ricarica del 50% corrispondente ad un coefficiente moltiplicativo di 1,5, imposte versate nel periodo 3.000 e un valore di volume di affari di L. 20.000. §
Imposta sostitutiva dei
redditi e dell'IRAP Base imponibile = 250 (importo maggiorato 750 - importo eliminato 500) Aliquota 30% Imposta dovuta L. 75 Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta. Tuttavia se questa non è versata la stessa verrà iscritta a ruolo, con applicazione di sanzioni ed interessi, e non farà venire meno la regolarizzazione. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione seguendo le modalità e termini dei versamento delle imposte emergenti dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 1999 ovvero rateale con le seguenti modalità: se l'ammontare totale delle imposte dovute non supera i 10 milioni in due rate di cui la prima non inferiore al 40%; se l'ammontare delle imposte supera i 10 milioni in 5 rate di L 5 milioni e l'ultima per la parte rimanente. E’ inoltre stabilito che l'adeguamento del magazzino non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e che i valori risultanti dalle variazioni delle giacenze sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 1999 e che, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti al predetto periodo di imposta. Infine è disposto che l'imposta sostitutiva del 30% è indeducibile e che per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Spunti
critici E'
da segnalare che la norma non esclude l'applicazione delle sanzioni di natura
civile prevista dall'art. 2379 del c.c. per la nullità della delibera di
approvazione del bilancio illecito, che pertanto si devono ritenere
applicabili in tutto e per tutto.
Viene stabilita la non applicazione delle imposte di bollo, della tassa di iscrizione a ruolo, dei diritti di cancelleria, nonché dei diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario per gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione. In luogo di questi tributi viene istituito a decorrere dal 1° luglio 2000, nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, per ciascuno grado di giudizio, un contributo unificato di iscrizione a ruolo. La misura di questo contributo è determinata in relazione al valore dei processi e non è dovuta per quelli di valore inferiore a 2 milioni e per quelli amministrativi in cui il valore non sia determinabile. Il contributo deve essere versato dalla parte che si costituisce per prima in giudizio salvo il suo diritto di ripetizione nei confronti della parte soccombente.
Imposta di registro sui
conferimenti in società (art.
10, commi 1 e 2) Vengono riformulati i criteri di determinazione della base imponibile per i conferimenti in società di immobili o diritti reali immobiliari. In sostanza il nuovo articolo 50 del dpr n. 131/86 importa il passaggio dall’aliquota proporzionale dell’1% alla tassa fissa di lire 250.000 per le operazioni di:
Considerazioni La
modifica elimina uno dei principali deterrenti alla considerazione nella
pianificazione fiscale dilungo periodo dell'alternativa tra ricorso
all'indebitamento con deduzione degli interessi e ricorso al capitale proprio
con applicazione della DIT. Infatti fino ad ora l'imposta di registro sui
conferimenti in denaro (da applicare sul totale delle somme conferite e non
sul reddito DIT) portava ad una riduzione effettiva di imposta sul reddito
sottoposto a DIT anche di molto
superiore all'aliquota del 19%
prevista.
Rimborsi di modesta entità
- (art. 14) Viene previsto che entro il 31
dicembre 2000 verranno rimborsati dagli Uffici, con una procedura semplificata e
automatizzata, senza adempimenti a carico dei contribuenti, i crediti di importo
inferiore a L. 5.000.000 al netto degli interessi, di imposte sui redditi, Iva,
Cssn e di tasse ed imposte indirette sugli affari richiesti fino al 31 dicembre
1993.
Accertamenti
in materia di ICI - (art.
30, comma 10)
Vengono prorogati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione in base alle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio relativi all’ICI dovuta per il 1993. Inoltre sono fissati alla stessa data del 31 dicembre 2000 i termini per la notifica:
Comunicazioni delle nuove rendite
catastali dei fabbricati (art.
30, comma 11) Viene stabilito che il termine per proporre il ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente ha avuto conoscenza piena del relativo avviso ed a tal fine è disposto che gli uffici dovranno provvedere alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. Fino a questa data non saranno dovute le sanzioni e gli interessi applicabili per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. La norma, inoltre tiene fermo il principio di legalità previsto dall'articolo 3 del D.Lgs n. 472/1997. Considerazioni In
applicazione del principio di legalità la norma è applicabile
retroattivamente. Pertanto si deve ritenere che anche per le variazioni di
rendite avvenute prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria
(1.1.2000) fino a quando il comune non ha comunicato a mezzo posata l'avvenuto
classamento le sanzioni non sono applicabili. Oltre
a ciò in considerazione dell'articolo 25 dello stesso D.Lgs n. 472/1997 primo
comma la modifica è applicabile anche ai procedimenti in corso.
Termini per le delibere relative
ai tributi locali - (art.
30, comma 14) Viene stabilito che tutto per l'anno 2000 i Comuni possono deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale fino alla data dell'approvazione del bilancio e quindi, per effetto del rinvio di tale termine già disposto, fino al 29 febbraio 2000. Per gli anni successivi, a regime, il termine viene invece stabilito al 31 dicembre.
Credito di imposta
per le assunzioni nelle zone cuscinetto
(art. 50) Viene elevata la misura del credito di imposta per le assunzioni previsto in favore delle piccole e medie imprese che assumono nuovi dipendenti nel 1999, 2000 e 2001, e che operano nelle province confinanti con le aree obiettivo 1 o con quelle aree per le quali la CEE ha riconosciuto la necessità di intervento, nelle quali si registra un tasso di disoccupazione allargato superiore alla media nazionale. Tale credito originariamente
fissato in un 1 milione annuo per ogni dipendente assunto con un contratto a
tempo pieno ed indeterminato, è stato elevato a 3 milioni per ciascuna
assunzione effettuata nei periodi di imposta successivi al 1999.
Deduzione forfetaria per
collaborazioni coordinate e continuative (art.
51, commi 3 e 4) A fronte dell’aumento dell’aliquota del contributo del 12% che, in forza di quanto disposto dal comma 1, passa al 13% nel 2000, viene disposto che la percentuale del 5% di deduzione forfetaria delle spese per i titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, prevista dall’art. 50 del TUIR, è pari al 6% se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a 40 milioni e il reddito dell’abitazione principale in misura non superiore alla deduzione prevista per l’abitazione stessa. Questa maggiore percentuale di deduzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999 ed è già previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2001 sarà pari al 7%.
Entrata
in vigore (art.
71) L'entrata in vigore come per tutte le leggi finanziarie è
prevista per l'01.01.1999 Il
sole 24 ore di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 dicembre 1999, (inserti) |
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