DECRETO 20 dicembre 1999
SCHEMA
DI DECRETO LEGISLATIVO approvato definitivamente il 16.12.1999 dal Consiglio dei
ministri in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato definitivamente il 16.12.1999 dal Consiglio dei ministri in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA al decreto legislativo approvato il 16.12.1999 dal consiglio dei ministeri (articoli 10 e 13)
RISOLUZIONE PARLAMENTARE votata il 18.12.1999 in commissione finanze..
"Modalità di versamento dell'addizionale comunale
IRPEF" In breve Il decreto in ottemperanza alla previsione contenuta nell'articolo 1, comma 6 del D.Lgs n. 360/1998, nel testo modificato dall'articolo 12 della legge n. 133/99 fissa i criteri di versamento dell'addizionale comunale IRPEF. L'articolo 1 del decreto istituisce codici tributo da utilizzare per effettuare i predetti versamenti in riferimento alla tipologia del soggetto passivo d'imposta, alla modalità di versamento dell'addizionale nonché al comune di residenza del sostituito. In proposito si ricorda che il Ministero delle finanze, aveva già anticipato l'istituzione di alcuni dei codici tributo con la Nota del 21.09.1999 (vedi Novità del 27 settembre 1999), al fine di consentire al sostituto il versamento dell'imposta in caso di cessazione del rapporto di lavoro (in proposito si veda anche Novità del 13 dicembre 1999). I codici tributo anticipati
dalla Nota ministeriale erano solamente tre e si distinguevano in ragione della
modalità di liquidazione dell'imposta comunale: in autossazione, applicata dai
sostituti d'imposta, trattenuta dal sostituto d'imposta che presta assistenza
fiscale. Il decreto oltre a riproporre tali codici tributo anticipati
dall'istruzione ministeriale, distingue anche i casi in cui il versamento
riguarda sostituiti residenti nei territori delle regioni Valle d'Aosta; Friuli
Venezia Giulia e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Nella tabella
appresso esemplificata viene riportato l'elenco dei codici tributo istituiti.
In merito alle modalità di versamento l'articolo 2 del decreto in esame ripropone la disposizione anticipata dalla nota del ministero delle finanze citata secondo cui il versamento dell'addizionale dai sostituti deve essere effettuato in modo unitario anche se riferibile a sostituti ubicati in comuni diversi. Spunti critici Dal
momento che il soggetto d'imposta di fatto è il sostituito che può essere
solamente unico e che il versamento deve essere effettuato sulla base
dell'aliquota di addizionale corrispondente al comune di residenza al 31.12 di
ogni anno del sostituito (articolo 1 del D.Lgs n. 360/1998) , non si capisce
come mai la precisazione è stata effettuata citando il sostituto e non i
sostituiti. Gli importi di addizione comunale trattenuti dal sostituto sopra indicati devono essere versati dai sostituti d'imposta, utilizzando i codici tributo istituiti, entro il 16 del mese successivo nel quale sono trattenuti al sostituito. Il terzo ed ultimo articolo
disciplina gli spostamenti dei versamenti eseguiti, nelle varie contabilità
speciali, appositamente istituite, ai quali la Struttura di gestione (ente
deputato alla gestione delle compensazioni e agli spostamenti delle entrate
dello Stato tra le varie contabilità speciali) deve attenersi. Spunti critici I versamenti devono essere effettuati in 3 o 11
rate ? Appare
utile precisare che il decreto approvato non tiene ancora conto delle
innovazioni apportate congiuntamente dall'art. 6, comma 12 della legge
finanziaria 2000 definitivamente approvata (vedi Novità del 20
dicembre 1999) e dall'articolo 1, lettera r) dello schema di decreto
correttivo al D.Lgs 446/1997 definitivamente approvato in attesa di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, commentato nelle pagine che seguono.
Infatti combinando le due disposizioni emerge che l'addizionale comunale all'Irpef
deve essere trattenuta dai sostituti nella busta paga del dipendete in undici
rate (e non più in tre come traspare dal decreto) a decorrere da quella
successiva al periodo in cui
vengono poste in essere le operazioni di conguaglio. Cessazione del rapporto di lavoro e cambiamento
in corso d'anno di domicilio fiscale Inoltre
si fa rilevare che il decreto non
prende in considerazione, come si sperava, i casi in cui il dipendente cessa
il rapporto di lavoro in corso d'anno, quando risiede in un comune che ha
deliberato un aliquota di addizionale in misura diversa rispetto a quella
deliberata dal comune in cui risiede al 31 dicembre dello stesso anno. Si fa rilevare che
non riconoscere tale rimborso
metterebbe su piani differenti i contribuenti che cambiando residenza cessano o non cessano il rapporto di lavoro. Infatti mentre coloro che
non cessano il rapporto di lavoro, spostando
entro al 31.12 la residenza da un comune con aliquota ad un comune senza aliquota non devono alcuna imposta, coloro che invece
hanno cessato il rapporto di lavoro nel momento in cui ancora erano
domiciliati fiscalmente nel comune che aveva deliberato l'aliquota di
addizionale si trovano a pagare il tributo. Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1999 n. 301
"relazione agli articoli 10 ne 13 del D.Lgs
"omnibus", relativi al regime fiscale delle assegnazioni di azioni ai
dipendenti" In breve I chiarimenti contenuti nel documento sono stati considerati nell'esame dello schema di decreto legislativo definitivamente approvato. Il
sole 24 ore di mercoledì 22 dicembre 1999, pag. 21
RISOLUZIONE
PARLAMENTARE votata il
18.12.1999 in commissione finanze. "Rimborsi ICI 1993 legittimi fino al 31.12.2000" In breve La risoluzione impegna il Governo modificare l'interpretazione ministeriale espressa con le C.M. 179/E e n. 185/E del 1999 (vedi Novità del 13 settembre 1999). Nelle circolari il Ministero delle finanze sosteneva che i minori valori catastali stabiliti dal D.Lgs 568 del 1993 hanno effetto, ai fini della determinazione dell'ICI dovuta, soltanto a decorrere dall'anno di imposta 1994; senza, pertanto, poter esplicare la loro efficacia sull'anno di imposta 1993. Ciò in considerazione delle disposizioni dettate dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto legge n. 16/1993 e dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge di conversione n. 75/1993, nonché della inapplicabilità all'ICI della valenza retroattiva dei minori estimi in discorso (retroattività, che le successive disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 2 del precitato decreto legge limitano esclusivamente alle imposte erariali sui redditi), Dalla risoluzione votata all'unanimità dalla VI commissione finanze della Camera emerge che alcuni comuni, disattendendo tale interpretazione ministeriale e per di più il D.M. n. 367 del 1999 (vedi Novità del 25 ottobre 1999), stanno applicando i nuovi estimi catastali sin dal 1993 producendo dei rimborsi nel caso in cui i contribuenti abbiano erroneamente versato l'imposta eccedenti rispetto a quella corrispondente ai minori estimi e notificando accertamenti di valore qualora la rettifica degli estimi portava ad un aumento del valore catastale dell'immobile. In considerazione di quanto sopra la Risoluzione della VI commissione permanente della Camera esorta il governo a modificare l'interpretazione portandola in linea con quella dei comuni "al fine di garantire ai contribuenti maggiore chiarezza nell'applicazione della normativa tributaria." Italia
oggi di mercoledì 22 dicembre 1999, pag. 25 |
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