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Dal 06.20.1999 al 27.12.1999

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Sommario

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - MODALITà DI VERSAMENTO

DECRETO 20 dicembre 1999

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

redditi di capitale e redditi diversi - redditi da lavoro dipendete - stock option

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato definitivamente il 16.12.1999 dal Consiglio dei ministri in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IRAP - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - RETTIFICHE 347

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato definitivamente il 16.12.1999 dal Consiglio dei ministri in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

STOCK OPTION - VALORE  ESCLUSO DALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE  - DETERMINAZIONE

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA al decreto legislativo approvato il 16.12.1999 dal consiglio dei ministeri (articoli 10 e 13)

ICI - MINORI TARIFFE D'ESTIMO CATASTALE 1993- d.lGS N. 568/93 - RIMBORSO DELL'IMPOSTA ERRONEAMENTE PAGATA.

RISOLUZIONE PARLAMENTARE votata il 18.12.1999 in commissione finanze..

 

 

 

 

DECRETO 20 dicembre 1999

"Modalità di versamento dell'addizionale comunale IRPEF" 

In breve

Il decreto in ottemperanza alla previsione contenuta nell'articolo 1, comma 6 del D.Lgs n. 360/1998, nel  testo modificato dall'articolo 12 della legge n. 133/99 fissa  i criteri di versamento dell'addizionale comunale IRPEF.

L'articolo 1 del decreto istituisce  codici tributo da utilizzare per effettuare i predetti versamenti in riferimento alla tipologia del soggetto passivo d'imposta, alla modalità di versamento dell'addizionale nonché al comune di residenza del sostituito. In proposito si ricorda che il Ministero delle finanze,  aveva già anticipato l'istituzione di alcuni dei codici tributo con la Nota del  21.09.1999 (vedi Novità del 27 settembre 1999), al fine di consentire al sostituto il versamento dell'imposta in caso di cessazione del rapporto di lavoro (in proposito si veda anche Novità del 13 dicembre 1999).

I codici tributo anticipati dalla Nota ministeriale erano solamente tre e si distinguevano in ragione della modalità di liquidazione dell'imposta comunale: in autossazione, applicata dai sostituti d'imposta, trattenuta dal sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale. Il decreto oltre a riproporre tali codici tributo anticipati dall'istruzione ministeriale, distingue anche i casi in cui il versamento riguarda sostituiti residenti nei territori delle regioni Valle d'Aosta; Friuli Venezia Giulia e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. 

Nella tabella appresso esemplificata viene riportato l'elenco dei codici tributo istituiti.

Codice tributo

Soggetto passivo

Di competenza di regioni a statuto speciale

3816 - Addizionale all'Irpef enti locali

Sostituti d'imposta

Tutte le altre regioni e provincie

3817 - Addizionale all'Irpef enti locali

Autotassazione

Tutte le altre regioni e provincie

3818 - Addizionale all'Irpef enti locali

Trattenuta dal sostituto di imposta - Mod 730

Tutte le altre regioni e provincie

3825 - Addizionale all'Irpef enti locali

Sostituti d'imposta

Regione Valle d'Aosta

3826 - Addizionale all'Irpef enti locali

Autotassazione

Regione Vallo d'Aosta

3827 - Addizionale all'Irpef enti locali

Trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730

Regione Valle d'Aosta

3828 - Addizionale all'Irpef enti locali

Sostituti di imposta

Regione Friuli Venezia Giulia

3829 - Addizionale all'Irpef enti locali

Autotassazione

Regione Friuli Venezia Giulia

3830 - Addizionale all'Irpef enti locali

Trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730

Regione Friuli Venezia Giulia

3831 - Addizionale all'Irpef enti locali

Sostituti di imposta

Provincia autonoma di Trento

3832 - Addizionale all'Irpef enti locali

Autotassazione

Provincia autonoma di Trento

3833 - Addizionale all'Irpef enti locali

Trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730

Provincia autonoma di Trento

3834 - Addizionale all'Irpef enti locali

Sostituti di imposta

Provincia autonoma di Bolzano

3835 - Addizionale all'Irpef enti locali

Autotassazione

Provincia autonoma di Bolzano

3836 - Addizionale all'Irpef enti locali

Trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730

Provincia autonoma di Bolzano

  I versamenti dovranno essere eseguiti utilizzando la sezione n. 4 (sotto-sezione Regione ed enti locali) del modello di versamento unificato a compensazione F24, nel quale non deve essere compilato il campo di quattro spazzi denominato "codice".

In merito alle modalità di versamento l'articolo 2 del decreto in esame ripropone la disposizione anticipata dalla nota del ministero delle finanze citata secondo cui il versamento dell'addizionale dai sostituti deve essere effettuato in modo unitario anche se riferibile a sostituti ubicati in comuni diversi.

Spunti critici

Dal momento che il soggetto d'imposta di fatto è il sostituito che può essere solamente unico e che il versamento deve essere effettuato sulla base dell'aliquota di addizionale corrispondente al comune di residenza al 31.12 di ogni anno del sostituito (articolo 1 del D.Lgs n. 360/1998) , non si capisce come mai la precisazione è stata effettuata citando il sostituto e non i sostituiti.

L'articolo 2 del decreto, riproponendo ne più ne meno quanto indicato al comma 5 dell'articolo 1 del D.Lgs n. 360/98, indica che il versamento dell'imposta deve essere effettuato in tre rate di pari importo a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio ovvero in unica soluzione, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo di paga in cui vengono svolte le operazioni di conguaglio.

Gli importi di addizione comunale trattenuti dal sostituto sopra indicati devono essere versati dai sostituti d'imposta, utilizzando i codici tributo istituiti, entro il 16 del mese successivo nel quale sono trattenuti al sostituito.

Il terzo ed ultimo articolo disciplina gli spostamenti dei versamenti eseguiti, nelle varie contabilità speciali, appositamente istituite, ai quali la Struttura di gestione (ente deputato alla gestione delle compensazioni e agli spostamenti delle entrate dello Stato tra le varie contabilità speciali) deve attenersi. 

Spunti critici

I versamenti devono essere effettuati in 3 o 11 rate ?

Appare utile precisare che il decreto approvato non tiene ancora conto delle innovazioni apportate congiuntamente dall'art. 6, comma 12 della legge finanziaria 2000 definitivamente approvata (vedi Novità del 20 dicembre 1999) e dall'articolo 1, lettera r) dello schema di decreto correttivo al D.Lgs 446/1997 definitivamente approvato in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, commentato nelle pagine che seguono. Infatti combinando le due disposizioni emerge che l'addizionale comunale all'Irpef deve essere trattenuta dai sostituti nella busta paga del dipendete in undici rate (e non più in tre come traspare dal decreto) a decorrere da quella successiva al periodo in  cui vengono poste in essere le operazioni di conguaglio. A questo punto potrebbe sorgere il dubbio riguardo al numero di rate in cui è necessario suddividere il pagamento dell'addizionale risultante dalle operazioni di conguaglio da predisporre entro il mese di dicembre in corso: 3 o 11? Tuttavia considerando lo spirito della norma rettificativa, battezzata salva tredicesime, tutto lascia ritenere che il numero di rate da tenere in considerazione siano 11. Inoltre si deve considerare che entro il mese di dicembre 1999 si deve solamente calcolare l'ammontare totale di debito da addizionale comunale dovuta dai sostituiti. Infatti come si è indicato l'ammontare delle rate deve essere trattenuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello i effettuazione delle operazioni di conguaglio. Pertanto esiste tempo a sufficienza per osservare la presa di posizione del Ministero delle finanze in merito alla questione.

Cessazione del rapporto di lavoro e cambiamento in corso d'anno di domicilio fiscale

Inoltre si fa rilevare  che il decreto non prende in considerazione, come si sperava, i casi in cui il dipendente cessa il rapporto di lavoro in corso d'anno, quando risiede in un comune che ha deliberato un aliquota di addizionale in misura diversa rispetto a quella deliberata dal comune in cui risiede al 31 dicembre dello stesso anno. Infatti, come risulta dall'articolo 1, comma 6 del D.Lgs n. 360/1998 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dalla L. n. 133/ 1999) "l'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce l'addizionale stessa …" ovvero per i redditi di lavoro dipendente e assimilati al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto delle operazioni di conguaglio. Pertanto se all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro il dipendente risiete in un comune dove è stata deliberata l'aliquota dell'addizionale il sostituto dovrà operare e versare l'imposta corrispondente. Il decreto non chiarisce come il contribuente può recuperare quanto versato se al 31 dicembre dello stesso anno sposta di  domicilio fiscale in un comune che non ha deliberato alcuna aliquota di addizionale o l'ha deliberata in misura minore. 

Si fa rilevare che non riconoscere tale rimborso metterebbe su piani differenti i contribuenti che cambiando residenza cessano o non cessano il rapporto di lavoro. Infatti mentre coloro che non cessano il rapporto di lavoro, spostando entro al 31.12 la residenza da un comune con aliquota ad un comune senza aliquota non devono alcuna imposta, coloro che invece hanno cessato il rapporto di lavoro nel momento in cui ancora erano domiciliati fiscalmente nel comune che aveva deliberato l'aliquota di addizionale si trovano a pagare il tributo.

Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1999 n. 301

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       QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA al decreto legislativo approvato il 16.12.1999 dal consiglio dei ministeri (articoli 10 e 13)

"relazione agli articoli 10 ne 13 del D.Lgs "omnibus", relativi al regime fiscale delle assegnazioni di azioni ai dipendenti" 

In breve

I chiarimenti contenuti nel documento sono stati considerati nell'esame dello schema di decreto legislativo definitivamente approvato.

Il sole 24 ore di mercoledì 22 dicembre 1999, pag. 21

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RISOLUZIONE PARLAMENTARE votata il 18.12.1999 in commissione finanze.

"Rimborsi ICI 1993 legittimi fino al 31.12.2000" 

In breve

La risoluzione impegna il Governo modificare l'interpretazione ministeriale espressa con le C.M. 179/E e n. 185/E del 1999 (vedi Novità del 13 settembre 1999). Nelle circolari il Ministero delle finanze sosteneva che i minori valori catastali stabiliti dal D.Lgs 568 del 1993 hanno effetto, ai fini della determinazione dell'ICI dovuta, soltanto a decorrere dall'anno di imposta 1994; senza, pertanto, poter esplicare la loro efficacia sull'anno di imposta 1993.

Ciò in considerazione delle disposizioni dettate dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto legge n. 16/1993 e dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge di conversione n. 75/1993, nonché della inapplicabilità all'ICI della valenza retroattiva dei minori estimi in discorso (retroattività, che le successive disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 2 del precitato decreto legge limitano esclusivamente alle imposte erariali sui redditi),

Dalla risoluzione votata all'unanimità dalla VI commissione finanze della Camera emerge che  alcuni comuni, disattendendo tale interpretazione ministeriale e per di più il D.M. n. 367 del 1999 (vedi Novità del 25 ottobre 1999), stanno applicando i nuovi estimi catastali sin dal 1993 producendo dei rimborsi nel caso in cui i contribuenti abbiano erroneamente versato l'imposta eccedenti rispetto a quella corrispondente ai minori estimi e notificando accertamenti di valore qualora la rettifica degli estimi portava ad un aumento del valore catastale dell'immobile.

In considerazione di quanto sopra la Risoluzione della VI commissione permanente della Camera esorta il governo a modificare l'interpretazione portandola in linea con quella dei comuni "al fine di garantire ai contribuenti maggiore chiarezza nell'applicazione della normativa tributaria."

Italia oggi di mercoledì 22 dicembre 1999, pag. 25

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Aggiornato il: 03 gennaio 2000