LEGGE
23 DICEMBRE 1999, N. 488
DECRETO
20 dicembre 1999
DECRETO
MINISTERIALE 20 dicembre 1999
DECRETO
MINISTERIALE 21 dicembre 1999
DECRETO
LEGISLATIVO 23 dicembre 1999, n.506
DECRETO
LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n.505
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n.507 DECRETO
24 dicembre 1999
CIRCOLARE
n. 247/E del 29 dicembre 199
9
CIRCOLARE
n. 245/D del 29 dicembre 1999
NOTA
Dipartimento del territorio prot. N. D/ 88414 del 2 dicembre 1999
SCHEMA
di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministeri il 29.12.1999 e
trasmesso alla Commissione dei trenta
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato dal Consiglio dei ministeri il 29.12.1999
LEGGE
23 DICEMBRE 1999, N. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) In breve Le principali novità fiscali per le imprese e per il lavoro autonomo racchiuse nella legge finanziaria sono state commentate con le Novità del 20 dicembre 1999, in occasione dell'approvazione definitiva del relativo schema di legge.
Pareri deliberati dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive ai sensi dell'art.5, comma 10, del decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194. In breve Il decreto in ottemperanza al comma 6 dell'art. 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (disposizioni in materia di interpello dell'amministrazione
finanziaria da parte dei contribuenti), stabilisce: l'organizzazione interna, il
funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive. In particolare l'articolo 3 del decreto indica che le risposte del
comitato ai questi posti dai contribuenti sono resi noti attraverso: a) l'ufficio per l'informazione
del contribuente ai fini della pubblicazione nella rivista "Tributi",
nonche' negli altri strumenti informativi (Internet) del Ministero delle
finanze; Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28-12-1999
DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1999"Approvazione, con le relative istruzioni, della dichiarazione modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000." In breve Il decreto approva il modello 770/2000 con le relative istruzioni che deve essere presentato dai sostituti d’imposta e dagli altri soggetti che non unificano la dichiarazione presentata in qualità di sostituto d’imposta alle altre dichiarazioni nell’anno 2000. Con un successivo decreto saranno stabilite le modalità di consegna dei modelli 730 e delle buste contenenti le scelte per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF, presentate dai soggetti che hanno usufruito dell’assistenza fiscale. Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30-12-1999, Suppl. Ord. n. 231/L
DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1999"Approvazione del modello
di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni e caratteristiche
tecniche per la stampa." In breve Il
decreto approva il modello di dichiarazione IVA periodica con le relative
istruzioni, da utilizzare per l'indicazione dei dati contabili riepilogativi
delle liquidazioni periodiche, a decorrere dalle liquidazioni relative all'anno
2000. I modelli di dichiarazione IVA periodica sono resi disponibili
gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono
essere utilizzati prelevandoli
dal relativo sito Internet . La trasmissione in via telematica da parte dei
soggetti abilitati deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche che
saranno approvate con successivo decreto. Dalle istruzioni emerge che i soggetti
abilitati devono rilasciare copia della dichiarazione, ad uso del contribuente,
su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati dal decreto,
anche se privi delle caratteristiche grafiche in esso previste. Le
istruzioni alla compilazione del modello, includono parecchie novità sul fronte
della gestione dei crediti Iva portati in compensazione e ravvedimento operoso
per irregolare o infedele dichiarazione periodica. Gestione
delle compensazioni Come
è noto i crediti Iva emergenti dalla dichiarazione Iva autonoma o quadro RX
prima parte del modello Unico di dichiarazione dei redditi, possono essere
utilizzati sia per la c.d. compensazione verticale (Iva da Iva) sia per la
compensazione orizzontale con altri tributi o contributi nel modello di
versamento unificato F24. Al
fine di fare entrare il credito emergente dalla dichiarazione Iva dell'anno
precedente (sempre utilizzabile per i versamenti in F24) all'interno dell'Iva
(compensazione verticale) i contribuenti dovranno indicare tale credito, o parte
di esso, nel rigo VP11 della dichiarazione. Se poi per qualsiasi motivo decidono di utilizzare la parte
residua di credito non ancora utilizzata per la compensazione orizzontale,
devono inserire il relativo importo nel rigo VP8 della dichiarazione periodica
relativa al periodo in cui decidono di escludere tale credito dalla gestione
Iva. Compensazione
orizzontale del credito Iva da dichiarazione periodica Come
è noto il credito Iva emergente dalla dichiarazione Iva periodica, come
indicato dall'ennesimo schema di decreto correttivo della riforma Visco, in
attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (vedi Novità
del 7 settembre 1999). può essere compensato nel modello di versamento
F24 solamente nel caso in cui il soggetto Iva sia ammesso alla richiesta di
rimborso infrannuale. Le istruzioni alla compilazione del modello precisano che
in questo caso, al fine della utilizzabilità in compensazione nel modello F24
il credito infrannuale dovrà essere indicato nel rigo VP19. Ravvedimento
operoso Le
istruzioni alla compilazione del modello anticipano alcune delle novità in
materia di sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo approvato dal
Consiglio dei ministri, il 29.12.1999. In particolare vengono suggerite due modalità distinte per porre in essere
il ravvedimento operoso asseconda che si tratti di ravvedimento per
dichiarazione irregolare (errori formali: errori che non portano ad una maggiore
imposta o ad un minor credito) ovvero per dichiarazione "infedele"
(dichiarazione contenente errori che portano ad un maggior debito d'imposta o ad
un minor credito) Dichiarazione irregolare Per
sanare eventuali errori formali (articolo 8 del D.Lgs 471) si dovrà procedere
presentando ex novo la dichiarazione periodica errata, ovviamente depurandola
dell'errore e barrando la casellina in alto a sinistra del frontespizio del
modello (dichiarazione integrativa). In sostanza ci si dovrà comportare
ne più e ne meno allo stesso modo con cui si procedere alla presentazione della
dichiarazione annuale Iva rettificativa.
Dichiarazione "infedele" La
regolarizzazione della dichiarazione periodica infedele che impone un minor
debito o un maggior credito può essere corretta alternativamente: ·
con i modi
ordinari, ripresentando la dichiarazione periodica errata e tutte le
dichiarazioni successive che sono state da questa inficiate; ·
evidenziando
il maggior debito o il minor credito non indicato nella dichiarazione errata in
una dichiarazione periodica successiva relativa allo stesso periodo d'imposta.
Le variazioni d'imposta devono essere indicate nel rigo VP8 mentre le variazioni
d'imponibile devono essere indicate nei righi da VP1 a VP3. In
questo secondo caso, per comunicare al Ministero delle finanze che la
dichiarazione periodica presentata include parte del debito iva emergente da una
precedente dichiarazione periodica, si dovrà barrare una apposita casellina
sempre posta in alto a sinistra del frontespizio del modello: Se per nel
periodo sono comprese variazioni di imponibile relative a periodi precedenti,
barrare la casellina). In
sostanza in questo caso la dichiarazione periodica che regolarizza l'operazione
deve contenere in se la parte di imposta o di imponibile che non si è indicata
correttamente nella dichiarazione precedente relativa però allo stesso anno d'ìmposta Le
istruzioni alla compilazione inoltre indicano che la regolarizzazione si
perfezione mediante il versamento delle sole sanzioni prodromiche all'infedele
dichiarazione periodica: omessa fatturazione, omessa registrazione o indebita
detrazone (articolo 6 del D.Lgs 471/1997) ad esclusione quindi della sanzione
prevista per l'infedele dichiarazione. Omessa presentazione della dichiarazione
periodica In
aderenza a quanto disposto dallo schema di decreto legislativo correttivo al
sistema sanzionatorio approvato dal Consiglio dei ministeri il 29.12.1999, in
caso di omissione di presentazione della dichiarazione periodica, la
regolarizzazione può avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine
previsto versando la sanzione (Ora prevista in L: 500 mila) ridotta ad 1/8 (L.
62.000). Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30-12-1999, Suppl. Ord. n. 231/L
DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1999, n.506"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie." In breve Si tratta del decreto legislativo che apporta modifiche alla disciplina dell'IRAP, ai criteri di applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF e all'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs 472/1997). Le modifiche sono volte ad eliminare il c.d. terzo binario e, ad adeguare l'istituto del ravvedimento operoso per omessa presentazione della dichiarazione al nuovo termine di 90 giorni previsto per la presentazione c.d. tardiva della dichiarazione. L'esame particolare del Decreto legislativo n. 505/1999 è stato operato con le Novità del 27 dicembre 1999, in occasione dell'approvazione definitiva del relativo schema di decreto legislativo. Spunti
critici Nelle Novità
del 27 dicembre 1999, in sede di
commento del D.M. 20.12.1999 (criteri di versamento dell'addizionale
comunale IRPEF) si era fatto notare che mentre dal combinato disposto
"dell'art. 6, comma 12 della legge finanziaria 2000 definitivamente
approvata (vedi Novità
del 20 dicembre 1999) e dall'articolo 1,
lettera r) dello schema di decreto correttivo al D.Lgs 446/1997 definitivamente
approvato in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" emergeva che il
versamento dell'addizionale doveva essere effettuato fino in 11 rate, il decreto
li commentato riproponeva il versamento in tre rate previsto dall'articolo 1,
comma 5 del D.Lgs 360/1998. Appare
evidente che data la pubblicazione sia della legge finanziaria (legge n.
488/1999) che del decreto legislativo n. 505/1999 in esame appare evidente che
le disposizioni del decreto in commento e dell'articolo 1, comma 5 del
D.Lgs 360/1998 sono svuotate di contenuto. Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31-12-1999, Suppl. Ord. n. 232
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n.505"Disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997,
n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale,
di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro
dipendente." In breve Si tratta del decreto legislativo che tra le tante modifiche corregge: · la tassazione dei redditi di capitale; · la tassazione dei redditi diversi da capital gain · alcuni aspetti della tassazione del reddito di lavoro dipendente, in particolare la tassazione delle c.d. stock option e delle assegnazioni di azioni ai dipendenti; · i criteri di determinazione dell'ammontare di credito d'imposta limitato sui dividendi utilizzabile; · applicazione della DIT alle grandi imprese. L'esame particolare delle
disposizioni contenute nel decreto sono state effettuate nelle Novità
del 27 dicembre 1999, in
occasione della sua approvazione definitiva, alle
quali pertanto si rinvia. Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31-12-1999, Suppl. Ord. n. 232
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n.507"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205." In breve Il decreto legislativo prevede il passaggio di alcuni reati ad illeciti amministrativi. Dal momento che tra i reati depenalizzati nessuno ha natura tributaria, si omette qualsiasi commento. Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31-12-1999, Suppl. Ord. n. 233
IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
RETRIBUTIVO - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - CODICI TRIBUTO
DECRETO 24 dicembre 1999"Approvazione
del modello di dichiarazione integrativa e istituzione dei codici-tributo per i
versamenti delle somme dovute a titolo di ritenute o maggiori ritenute non
effettuate sui compensi risultanti dai contratti di riallineamento retributivo,
previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 29 settembre 1999, n.
338." In breve Il decreto in epigrafe approva il modello per il quale il DECRETO 27.9.1999, n. 338 ha individuato il contenuto e le modalità di compilazione e presentazione, secondo quanto indicato dall'art.5, comma 3-bis del D.L. 1.10.1996, n. 510 (convertito dalla legge 28.11.1996, n.608). Il comma 3-bis del decreto da ultimo citato prevede che, gli imprenditori situati nei territori del mezzogiorno, che hanno aderito agli accordi provinciali tra associazioni di categoria previsti dal comma 2 dello stesso articolo 5 in esame([1]), possono operare, versare e dichiarare le ritenute sui redditi erogati (in nero) negli anni precedenti alla stipula degli accordi, senza l'applicazione delle sanzioni ed interessi. Secondo il decreto in trattazione, coloro che intendono regolarizzare la posizione, devono: Ø versare l'imposta entro il secondo trimestre successivo a quello di stipula dell'accordo aziendale di ricepimento degli accordi provinciali. Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello di versamento F24, quindi con possibilità di compensazione, in unica soluzione ovvero in quattro rate di pari importo con applicazione degli interessi da rateazione.[2] Ø
presentare dichiarazione per ogni anno regolarizzato, entro lo
stesso termine previsto per effettuare il versamento in unica soluzione o della
prima rata, indicando: Il decreto in commento, al
fine di dare concreta attuazione a questa (sanatoria): ·
approva i modelli di
dichiarazione ·
individua gli appositi
codici tributo, necessari per
effettuare i versamenti. Spunti
critici Resta
ancora da chiarire se la non applicazione delle sanzioni e degli interessi sia
limitata ai soli sostituti (come sembra essere) ovvero riguardi anche i
contribuente percettori delle some soggette a ritenuta tardivamente operate,
versate e dichiarate. Infatti, ove i dipendenti non fossero interessati dalla
sanatoria, si troverebbero soggetti alla sanzioni di infedele dichiarazione ed
eventuale omesso versamento delle maggiori imposte emergenti dalla dichiarazione
corretta. Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31-12-1999
DECRETO 29 dicembre 1999"Individuazione
dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate
nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera b), della legge n. 488 del 1999." In breve Il decreto ministeriale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, lett. b) della legge finanziaria per il 2000 (legge 488/99) ha individuato i beni che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto gli interventi di recupero edilizio. Su tali beni, per effetto di quanto stabilito dal citato art. 7, comma 1, lettera b) della legge finanziaria l’aliquota ridotta del 10% è applicabile solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero edilizio e quello dei beni medesimi. Supponendo ad esempio che il costo totale dell’intervento di lire 10 milioni sia così ripartito: · valore dei beni significativi, individuati dal decreto in esame, L: 4 milioni; · valore del servizio (manodopera) L. 6 milioni si applicherà l'aliquota del 10% sull’intero importo in quanto la differenza tra i due valori ( i 6 milioni corrispondenti al valore del servizio) è superiore al valore dei beni significativi e non ne limita pertanto l’applicazione dell’aliquota agevolata. Al contrario supponendo che il costo totale dell’intervento sia pari sempre paria a 10 milioni, ma il costo dei beni significativi sia pari a 6 milioni e il costo della manodopera sia pari a L. 4 milioni, l’Iva al 10% si applicherà solamente su 8 milioni: - 4 milioni di mano d’opera, materie prime e semilavorati; -
4 milioni per i beni significativi (dei 6 milioni infatti sarà ad
aliquota agevolata solo l’importo di 4 milioni dato dalla differenza tra
l’intero valore della fornitura e il valore dei predetti beni); sulla somma
rimanenti di 2 milioni si applicherà invece l’aliquota ordinari del
20%. I beni individuati dal
decreto sono i seguenti: - ascensori e montacarichi; - infissi esterni ed interni; - caldaie; - video citofoni; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; - sanitari e rubinetterie da bagno; - impianti di sicurezza Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31-12-1999
CIRCOLARE n. 247/E del 29 dicembre 1999Legge finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria - Primi chiarimenti." In breve La circolare reca i primi chiarimenti nei riguardi di alcune delle novità fiscali contenute nelle disposizioni della legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000). E' appena il caso di indicare che, i chiarimenti contenuti nella circolare sono stati considerati in sede di commento della Legge n. 488/1999 (Legge finanziaria 2000). Si precisa inoltre che il Ministero delle finanze ha riassunto le principali novità della legge finanziaria con un documento. Il documento, pubblicato nel sito del Ministero delle finanze, è composto da comode tabelle e schemi volti a dare una visione d'insieme della legge n. 488/1999. Il
sole 24 ore di giovedì 30 dicembre 1999 (inserto)
CIRCOLARE n. 245/D del 29 dicembre 1999"Legge finanziaria per l'anno 2000 nonché variazioni delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali" In breve La circolare del dipartimento delle dogane commenta gli articoli 7 e 12 della legge finanziaria 2000 concernenti le materie per le quali risulta competente (Norme riguardanti le variazioni di aliquote delle accise e degli oli minerali.) Il
sole 24 ore di giovedì 30 dicembre 1999 (inserto)
NOTA Dipartimento del territorio prot. N. D/ 88414 del 2 dicembre 1999"Principali adempimenti contenuti nella legge finanziaria per l'anno 2000 interessanti l'utenza" In breve La nota del dipartimento del territorio rende noti ed effettua un primo commento agli articoli della legge finanziaria 2000 che hanno attinenza la materia di propria competenza. In particolare commenta: · Art. 7 comma 5 - Proroga al 31 dicembre 2000 per la variazione nell’iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità; · Art. 10 comma 3 - Proroga al 31 dicembre 2001 delle agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina; · Art. 30 comma 11 - Nuove modalità per la comunicazione al contribuente delle nuove rendite catastali. Riguardo all'ultimo punto è appena il caso di ricordare che, la norma stabilisce che il termine per proporre il ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati, decorre dalla data in cui il contribuente ha avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tal fine è disposto che gli uffici dovranno provvedere alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. Fino a questa data non saranno dovute le sanzioni e gli interessi applicabili per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. (vedi anche Novità del 20 dicembre 1999) Nella Nota il ministero delle finanze istruisce gli uffici competenti sulla procedura da utilizzare per ottemperare a tale obbligo. Il
sole 24 ore di giovedì 30 dicembre 1999 (inserto)
SCHEMA di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministeri il 29.12.1999 e trasmesso alla Commissione dei trenta."Riordino della tassazione sui fondi di previdenza complementare" In breve Dal momento che lo schema di decreto legislativo potrebbe subire delle modifiche in ragione delle considerazioni espresse dalla Commissione dei trenta, in questa sede ci si limita a delineare le linee guida dettate dalla legge delega contenuta nell'articolo 3 della Legge n. 133/1999 alle quali il decreto legislativo si dovrà adeguare.. L'art. 3 della legge n. 133/1999 concede delega per il riordino del trattamento dei fondi pensione (D.Lgs. 124/1993) delle assicurazioni sulla vita, nonché preveder del trattamento fiscale ad oc del Trattamento di fine rapporto. Previdenza complementarePer quanto attiene alla previdenza complementare del sistema obbligatorio pubblico i decreti delegati dovranno prevedere in primo luogo un ampliamento in termini quantitativi dell'ammontare dei contributi fiscalmente deducibili per i lavoratori autonomi (art. 10, comma 1, lett. e-bis), Tuir) e irrilevanti come reddito di lavoro dipendente (art. 48, comma 2, lett. a) Tuir) fino ad un limite massimo di £ 10 milioni, nonché l'estensione della deducibilità anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o di impresa e la possibilità di dedurre anche i contributi relativi a soggetti fiscalmente a carico in caso di incapienza dei redditi di questi ultimi. È appena il caso di ricordare che attualmente la possibilità di deduzione ai fini del reddito d'impresa - datore di lavoro - e irrilevanza dal reddito Irpef del lavoratore dipendete delle somme destinate alle forme di previdenza complementare è pari al 2% dell'ammontare della retribuzione annua calcolata con il criterio adottato per il calcolo del TFR fino ad un massimo assoluto di 2,5 milioni; la deduzione viene accordata solamente nel caso gli accordi istitutivi dei fondi pensione prevedano la destinazione ai fondi pensione di quote del TFR pari al contributo versato dal lavoratore (art. 48, comma 2, lett. a) Tuir). Così pure è il caso di ricordare che attualmente i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro possono ora dedurre dal loro reddito le somme destinate ai fondi pensione nel limite del 6% del reddito dichiarato fermo restando il limite assoluto di 5 milioni (art. 10, comma 1, lett. e-bis) Tuir). Tassazione dei fondi pensioneI decreti legislativi previsti dall'articolo in commento, allo scopo di assoggettare i fondi di previdenza complementare allo stesso regime previsto dal D.Lgs. 461/1997 per il risparmio finanziario gestito, dovranno prevedere la tassazione sostitutiva, anno per anno, dei rendimenti finanziari prodotti dai fondi pensione nella fase di accumulazione del risparmio, con possibilità di prevedere anche un'aliquota inferiore a quella del 12,50% prevista per il risparmio finanziario gestito. Le somme accantonate saranno poi tassate in capo al percettore delle prestazioni al momento del loro godimento, al netto però della parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati ed assoggettati ad imposta nella fase di accumulazione. [1] Inoltre sarà introdotta una disciplina transitoria che dovrà consentire di raccordare l'entrata in vigore del nuovo regime delle prestazioni con la disciplina attualmente vigente e con disposizioni specifiche a cui non siano applicabili i nuovi criteri di tassazione. Per quanto riguarda gli investimenti in beni immobili rimane confermata l'imposta sostitutiva dello 0,5% del loro valore corrente (art.14, D.Lgs. 124/1993); Assicurazioni vitaIn ordine al regime fiscale dell'assicurazione vita, con i decreti legislativi si dovrà prevedere l'esenzione dall'imposta del 2,50% dei premi ed inoltre si dovrà operare una distinzione tra i contratti aventi carattere finanziario, che dovranno essere trattati come tutti gli altri prodotti finanziari attraverso l'assoggettamento dei rendimenti maturati ad imposta sostitutiva, e i contratti prettamente assicurativi, individuati nei contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità gravi e premorienza, per i quali continuerà ad applicarsi l'attuale trattamento fiscale agevolativo. Inoltre si dovrà prevedere in caso di contratti misti una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione specifici di ciascun contratto. Tassazione del TFRRiguardo, infine, al TFR si dovrà uniformare l'attuale disciplina fiscale alla disciplina prevista nella previdenza complementare e quindi la rivalutazione del TFR che si determinerà nella fase di accumulazione dovrà essere assoggettata da parte del datore di lavoro all'imposta sostitutiva prevista per i fondi pensione mentre il trattamento all'erogazione continuerà ad essere assoggettato a tassazione separata al netto però della parte della rivalutazione già assoggettata ad imposta nella fase di accumulazione. Il
sole 24 ore di venerdì 31 dicembre 1999, pag. 18, 19 [1] Attualmente le prestazioni erogate periodicamente sono sottoposte a tassazione nel limite del 87,5% del loro ammontare mentre le prestazioni di capitale nei confronti di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori di società cooperative sono soggette interamente a tassazione separata. [1] Il termine per effettuare gli accordi provinciali è stato prorogato più volte. Da ultimo l'art.75, comma 3 della legge n. 448/98 (collegato alla legge finanziaria 1999) ha portato tale termine al 31.12.1999 (12 mesi dall'entrata i vigore della legge finanziaria) [2] Gli interessi da rateazione, attualmente sono pari al tasso di interesse previsto dall'art.9 del DPR n. 602/73 maggiorati di un punto (art.20 del D.Lgs n. 241/97). |
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