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CIRCOLARE D.R.E. della Lombardia 18.04.2000, n. 18
ARTICOLO a cura di Franco Ricca ARTICOLO a cura di Raffaello Lupi
CIRCOLARE
ASSONIME 10.05.2000,n. 34
CIRCOLARE
D.R.E. della Lombardia 18.04.2000, n.
18
"L'interpello al Direttore regionale delle Entrate e
la disapplicazione delle norme atielusive" In breve La circolare illustra la procedura per richiedere alla D.R.E. (Direzione Regionale delle Entrate) la disapplicazione delle norme antielusive di carattere particolari prevista dall'articolo 37-bis, comma 8 del D.P.R. 600/1973 e attuata dal D.M. 19.06.1998, n. 259 (G.U. n. 179 del 3.08.1998). Viene inoltre evidenziato come la disposizione sopra indicata si innesta nell'ambito delle norme antielusive, facendo anche dei confronti con il diritto di interpello previsto dall'articolo 21 della legge 413/1999. Appare utile precisare che il
termine di 90 giorni previsto per la risposta al contribuente del provvedimento
adottato decorre dalla data di ricezione dell'Ufficio dell'istanza e non quindi
da quella di invio. Il
sole 24 ore di martedì 10 maggio 2000, pag. 21
ARTICOLO a cura di Franco Ricca"Scatta domani l'aumento per sanare spontaneamente le
violazioni tributarie - Ravvedimento operoso cara - La regolarizzazione costerà
1/5 della sanzione." In breve Il breve scritto mette in evidenza che dall'11 maggio 2000 entreranno in vigore le disposizioni del D.Lgs n. 99/2000 (vedi Novità del 01 maggio 2000) concernente modifiche ed integrazioni al decreti di riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale. Tra le modifiche apportate dal D.Lgs n. 99/19997, è compresa quella che porta da 1/6 ad 1/5 la riduzione delle sanzioni prevista per l'ipotesi generale di regolarizzazione delle violazioni, entro la data di presentazione della successiva dichiarazione (lettera b) dell'articolo 13 D.Lgs 472/1997). L'autore ritiene che, sebbene la nuova riduzione sia una disposizione più sfavorevole al contribuente non sia applicabile il favor rei (articolo 3 del D.Lgs n. 472/1997) partendo dal presupposto che tale principio è applicabile solamente avuto riguardo alle disposizioni che prevedono un inasprimento della sanzione connessa ad una violazione specifica e non anche agli istituti che limitano l'applicazione delle sanzioni. Pertanto, secondo l'autore, la
nuova misura di riduzione delle sanzioni dovrà essere applicata sia per tutte
le regolarizzazioni avvenute dopo il 11.05.2000 (data di entrata in vigore delle
disposizioni del decreto correttivo) a prescindere se riferite a
violazioni commesse prima o dopo tale data. Spunti critici Si fa
notare che in merito alla relazione tra principio del favor rei e ravvedimento
operoso si è espresso il Ministero delle Finanze nella C.M. n. 180/1998 e nella
C.M. n. 192/1998. In tale occasione l'amministrazione finanziaria ha indicato
che in base il principio del favor rei in ipotesi di modifiche normative rende
non applicabili "le disposizioni che
prevedono sanzioni più severe rispetto a quelle in vigore al tempo della
violazione e, in ogni caso, norme che
determinano un trattamento più sfavorevole." Ma
ancora, tramite rinvio alla relazione di accompagnamento al D.Lgs n. 472/1997,
la C.M. 180 avuto riguardo al ravvedimento operoso indica che "in
relazione al ravvedimento è opportuna un'ulteriore precisazione avuto riguardo
alle disposizioni previgenti che ammettevano la regolarizzazione entro termini
più ampi rispetto a quelli ora previsti dall'art. 13 (si pensi all'art. 9 del
D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 48, primo comma del D.P.R. n. 633/1972). Nelle
ipotesi in cui il ravvedimento possa essere eseguito, in forza delle
disposizioni previgenti, oltre i termini indicati nell'art. 13, il principio del
favor rei impone di considerare siffatte previsioni ancora operative." In
proposito anche Benedetto
Santacroce,
in Il sole 24 ore del 11.05.2000, pag. 21 Italia
oggi di mercoledì 10 maggio 2000, pag. 29
ARTICOLO a cura di Raffaello
Lupi
"Deflazione solo per i "piccoli" Per i
contribuenti si profilano anni d’incertezza" In breve L'autorevole dottrina mette ritiene che il nuovo delitto di dichiarazione infedele disposto dall'articolo 4 del D.Lgs 74 del 2000, include anche gli errori interpretativi che, superate le soglie di punibilità previste, lascia come unica via di scampo, la dimostrazione dell'assenza del dolo specifico della volontà di evadere. Il sole 24
ore di giovedì 11 maggio 2000, pag. 20
CIRCOLARE ASSONIME 10.05.2000,n. 34" Imposta regionale sulle attività produttive dopo le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 506/99" In breve La circolare affronta le
problematiche inerenti alla determinazione della base imponibile dell'IRAP in
conseguenza delle modifiche apportare dal D.Lgs n. 506 del 1999. Tra i tanti
chiarimenti espressi nella circolare meritano di essere messi in evidenza
solamente alcuni. Riferimento ai principi contabili In particolare viene commentata
la modifica che ha visto sostituire il riferimento ai principi contabili
(articolo 11, comma 2, vecchia versione) con il riferimento alla generica
"corretta classificazione" (articolo 11, comma 4 attualmente in
vigore). L'Assonime ritiene che la modifica sia stata dettata da esigenze
prettamente formali che impedivano di assurgere a legge (seppure di rango
secondario) un documento che, sebbene autorevole, rimane un'interpretazione di
disposizioni del codice civile. La rilevanza IRAP
degli accantonamenti ai fondi rischi è solo apparente La nuova formulazione
dell'articolo 5 del D.Lgs n.
446/97, la quale, si ricorda, prevede che la base imponibile delle imprese
industriali e commerciali è calcolata in ragione della differenza tra, il
valore della produzione (lettera A del conto economico) e componenti negativi
indicati nella lettera B del conto economico ad esclusione dei costi del
personale e le perdite su crediti, non comporta visibili modifiche dal punto di
vista sostanziale. Infatti le componenti che in prima vista potrebbero sembrare
incluse perché non espressamente richiamate dall'articolo 5, in realtà non lo
sono in quanto indicate come indeducibili dal TUIR.[1]
Si
tratta delle altre svalutazioni delle immobilizzazioni (di cui alla lettera c
della voce B10), delle svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
circolante e delle disponibilità liquide (di cui alla lettera d della stessa
voce B10) e, inoltre, di tutti gli accantonamenti per rischi e oneri (di cui
alle voci B12 e B13)). Peraltro dal combinato disposto dell'articolo 5 e 11-bis continuano a risultare interamente deducibili: · gli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia (di cui all’articolo 70, comma 3, del Tuir), · gli accantonamenti effettuati a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e aeromobili (di cui all’articolo 73, comma 1), · gli accantonamenti effettuati dalle imprese concessionarie della costruzione ed esercizio di opere pubbliche a fronte delle spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili (di cui al comma 2 dello stesso articolo 73) ·
gli accantonamenti per oneri derivanti da operazioni a premio e da
concorsi a premio (di cui al comma 3 del citato articolo 73 del Tuir). In merito poi agli accantonamenti al fondo rischi su crediti di cui all'articolo 71 del TUIR e al fondo oscillazione cambi di cui all'articolo 76 dello stesso TUIR, viene confermata la lori irrilevanza alla determinazione della base imponibile IRAP. Il primo perché legato ad un componente negativo irrilevante per la determinazione della base imponibile IRAP (perdite su credito), il secondo, perché iscritto nella voce C16 del CE; sezione esclusa dal calcolo dell'IRAP. Analogamente restano
indeducibili gli accantonamenti al TFR e ai fondi di previdenza complementare in
quanto inclusi nei costi del personale, elemento indeducibile ai fini dell'IRAP. Deducibilità IRAP dell'ammortamento dei beni compresi nell'azienda in
affitto Le quote di ammortamento relative ai beni dell'azienda presa in affitto sono e, sono state sempre deducibili ai fini dell'IRAP (di ipotesi contraria sembrava l'amministrazione finanziaria nella C.M. n. 141/E del 1998). Infatti nel casi in cui l'affittuario acquista la piena disponibilità dei beni compresi nell'azienda data in affitto, la riduzione del valore dei cespiti è riferita direttamente alla produzione che lo stesso affittuario compie con l'ausilio di detti beni. Pertanto il deperimento degli stesi dovuto ad usura od obsolescenza non può che essere imputato all'affittuario quale quota annuale di ammortamento. Queste considerazioni portano ad affermare che secondo i principi contabili tali quote devono essere classificate nella voce B10 del CE. Voce, quest'ultima, deducibile ora quanto prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs 506 del 1999. Verificato che la corretta classificazione civilistica di tali componenti negative produce la rilevanza IRAP, il passo successivo da effettuare è osservare se le norme del TUIR ne escludono la deducibilità.. Secondo l'articolo 67, comma 9
del TUIR, anche in relazione con l'articolo 14 del DPR n. 42/1988, le quote di
ammortamento delle aziende date in affitto sono interamente deducibili in capo
all'affittuario dell'azienda. Quanto detto, risulta sufficiente per affermare la
completa deducibilità delle quote suddette, anche ai fini dell'IRAP Accantonamento perdite su crediti Il documento mette in evidenza
che, al fine di eliminare il c.d. terzo binario, la lettera n) del comma 1 dell’articolo 1, ha integrato
l’elenco dei componenti negativi ammessi in deduzione per le imprese bancarie
e creditizie indicati nell'articolo 6, includendovi anche gli «accantonamenti
per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora». La circolare spiega che avuto riguardo agli accantonamenti effettuati gli anni a dietro è necessario produrre una stratificazione del fondo, al fine di imputare correttamente nella determinazione della base imponibile IRAP, solamente la parte di fondo formata con accantonamenti deducibili. In particolare si dovrà determinare: - la parte di accantonamento al fondo che è stata deducibile dall'ILOR; - la parte di fondo formata con accantonamenti indeducibili IRAP; - la parte di fondo formata con accantonamenti deducibili IRAP. Infatti, in occasione del
verificarsi delle cause che inducono a svalutare i crediti, la perdita su crediti
deve in modo prioritario essere imputata al fondo svalutazioni. Solamente per la
parte che non trova capienza in questo potrà essere dedotta a titolo di perdite
su crediti. Pertanto, considerando che il tradizionale orientamento
dell’Amministrazione finanziaria in materia di reddito d’impresa, prevede
che l’utilizzo di un fondo costituito in parte da accantonamenti dedotti e in
parte da accantonamenti «tassati» deve intendersi prioritariamente riferito
alla parte dedotta, la svalutazione dei crediti non
avrà rilevanza IRAP fino a quando non sarà esaurita la parte del fondo
accantonamento formata con accantonamenti dedotti ai fini dellILOR e dell'IRAP. Confermata la deducibilità IRAP dei costi riferiti alla generalità dei
dipendenti Il riscritto articolo 11 del D.Lgs n. 446/97. prevede espressamente la rilevanza ai fini dell’imposta delle spese rivolte alla generali dei dipendenti. La disposizione che non fa altro che chiarire tramite disposto normativo che tali spese non sono classificate nella voce B9 e B14 del CE. In merito a tale disposizione l'Assonime ritiene che per spese relative all’acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti, debbano intendersi quei costi che l’impresa sostiene nell’interesse della collettività dei dipendenti — collettività, ovviamente, da intendersi anche come categoria — e non finalizzati, quindi, al diretto beneficio del singolo dipendente." Sempre avuto riguardo ai costi
del personale viene chiarito che restano comunque rilevanti ai fini
dell'imposta, i compensi in natura non classificabili nelle voci B9 e B14 del
conto economico che, secondo l'articolo 48 del TUIR risultano essere
indeducibili. Deducibilità delle spese di restauro indicate nella lettera c-ter
dell'articolo 65 TUIR L'articolo 1 dello stesso D.Lgs 506/1999 ha inserito l'indeducibilità ai fini dell'IRAP delle liberalità , comprese quelle indicate nel comma 2 dell'articolo 65. Considerazioni di ordine logico
sistematico inducono ad indicare la rilevanza delle spese sostenute dai soggetti
obbligati alla manutenzione, riparazione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089 e del Dpr 30 settembre 1963, n. 1409
indicate nella lettera c-ter dell'aticolo 65. "In
questo caso, infatti, non solo si è in presenza di spese non propriamente
inquadrabili nella tipologia delle liberalità, ma non può non ricordarsi che
la previsione di deducibilità posta dall’articolo 65 in parola costituisce
semplicemente una sorta di alternativa per l’impresa all’applicazione degli
ordinari criteri di trattamento delle spese della specie previsti
dall’articolo 67, comma 7, dello stesso Tuir." Tassati ai fini IRAP
la destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa che, se
ceduti, avrebbero prodotto ricavi o plusvalenze rilevanti ai fini dell'imposta. Riguardo all'ulteriore innovazione indicata nel neo articolo 11.bis del D.Lgs n. 446/97 secondo cui sono rilevanti ai fini dell'imposta "i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 53, comma 2, 54, comma 1, lettera d), e 76, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi..." la circolare precisa che devono intendersi inclusi solamente i beni la cui vendita avrebbe prodotto ricavi o plusvalenze rilevanti. Il sole 24 ore di venerdì 12 e sabato 13 maggio 2000. [1] Si ricorda infatti che
principio di fondo per la determinazione della base imponibile IRAP, ora
presente nell'articolo 11-bis del D.Lgs n. 446/97, comporta che le componenti rilevanti secondo le
disposizioni del codice civile devono essere assunto nei limiti indicati
dalle disposizioni del TUIR . |
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