Art. 64 - Risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività

1. A decorrere dal 31/12/1999 ed a valere dal mese successivo, sono annualmente destinate alla attuazione della disciplina sulla classificazione del personale di cui al titolo V, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:

a) un importo annuo pari allo 0,91% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio del personale;

b) le risorse destinabili al pagamento dei premi di produttività, con riferimento all'anno 1997, secondo la disciplina di cui all'art. 36 del CCNL per il personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 ed all'art. 6 del CCNL per il personale ENEA "Area tecnico amministrativa" biennio economico 1996-1997 stipulato il 4/8/1997 nonchè all'art.35 del CCNL del personale ENEA "Area delle specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-97 stipulato il 4/8/1997 e all'art. 6 del CCNL del personale ENEA "Area delle specifiche tipologie professionali" biennio economico 1996-97 stipulato il 4/8/1997 ;

c) le risorse destinabili alla progressione professionale, con riferimento all'anno 1997, secondo la disciplina di cui agli artt. 33 e 34 del CCNL per il personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 nonchè agli artt. 32 e 33 del CCNL del personale ENEA "Area delle specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-97 stipulato il 4/8/1997 ;

d) le risorse destinabili al finanziamento del trattamento accessorio, con riferimento all'anno 1997, secondo la disciplina di cui all'art. 35 del CCNL per il personale ENEA "Area tecnico-amministrativa", quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 nonché all'art. 34 del CCNL per il personale ENEA "Area delle specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 ;

e) le risorse destinabili, con riferimento all'anno 1997, alle indennità specificate negli articoli 45 e 47 del CCNL per il personale ENEA "Area tecnico-amministrativa", quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 nonché nell'art. 44 del CCNL per il personale ENEA "Area delle specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997;

f) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;

g) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni, realizzate successivamente all'anno 1999;

h) i risparmi derivanti dalla eventuale applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001;

i) le economie derivanti dalla riduzione stabile di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, tenendo conto della effettiva capacità di bilancio;

j) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e di risultati del personale, quali quelle previste dall'art. 18 della legge n. 109 del 1994.

2. L'ENEA destina di anno in anno risorse proprie al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei limiti di bilancio, in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati, secondo i principi generali di cui al d. lgs. 286/1999, e comunque in misura non superiore allo 0,8% del monte salari al 31/12/1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, l'Ente, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39 della legge 449/1997, valuta anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individua la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio. Le risorse derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate anche al finanziamento delle progressioni verticali di cui agli artt. 50 e segg., ivi compresa la disciplina di prima applicazione di cui all'art. 55, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 65 comma 2, lett. k).

 

art.prec. art.succ.