Art. 4 - Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività

  1. Sono confermate le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 64 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 e le modalità di suddivisione delle stesse, in base a quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso CCNL, salvo quanto espressamente stabilito nel presente articolo.
  2. A decorrere dal 1.1.2000, a valere sulle risorse di cui all’art. 64 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999, viene corrisposta l’indennità di ente di cui all’art. 67 dello stesso CCNL al personale dei livelli da 3 a 8, negli importi annui lordi stabiliti nello stesso articolo.
  3. I nuovi valori degli incrementi retributivi correlati alla progressione economica all’interno dei livelli professionali di cui all’art. 49, comma 2, CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999, sono corrisposti a partire dai passaggi di progressione economica effettuati nel 2001.

 

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