Art. 4 - Utilizzo delle risorse per le politiche di
sviluppo del personale e per la produttività
Sono confermate le risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 64 del
CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico
1998 - 1999 e le modalità di suddivisione delle stesse, in base a quanto
stabilito dall'art. 65 dello stesso CCNL, salvo quanto espressamente
stabilito nel presente articolo.
A decorrere dal 1.1.2000, a valere sulle
risorse di cui all’art. 64 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998
– 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999, viene corrisposta l’indennità
di ente di cui all’art. 67 dello stesso CCNL al personale dei livelli da 3
a 8, negli importi annui lordi stabiliti nello stesso articolo.
I nuovi valori degli incrementi retributivi
correlati alla progressione economica all’interno dei livelli
professionali di cui all’art. 49, comma 2, CCNL relativo al quadriennio
normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999, sono
corrisposti a partire dai passaggi di progressione economica effettuati nel
2001.