CAPO SECONDO – NORMATIVA SPECIALE

ART. 22 - SPECIFICA NORMATIVA PER I CEL

1. Il rapporto di lavoro dei CEL continua ad essere disciplinato dalle norme di cui all’art. 51 del CCNL 5.9.96 del comparto Università.

2. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all’art. 7 del CCNL 5/9/96 è rideterminato a decorrere dal 31.12.2001 ed a valere dal 2002 in euro 13.066,58.

3. In sede di contrattazione integrativa di Ateneo verrà data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26-1-2001 nella causa C-212/99, relativa agli "ex lettori di lingua straniera" rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l’esperienza acquisita.

Per la copertura degli oneri conseguenti all’applicazione della sentenza di cui al precedente paragrafo, si provvede nel limite dello 0,15% delle risorse di cui all’art.4, comma 2, del presente CCNL. Eventuali somme non utilizzate alla fine dell’esercizio confluiscono nel fondo di cui all’art.4, comma 2.

Laddove esistano, a livello di Ateneo istituti retributivi destinati a finalità analoghe a quelle del presente comma, sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti dalla contrattazione integrativa di Ateneo, ed il nuovo istituto assorbe fino a concorrenza, a livello individuale, gli importi derivanti dagli istituti preesistenti.

Non vengono computati, ai fini dell’applicazione della sentenza succitata, i periodi di aspettativa senza assegni.

I CEL in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL hanno diritto ad una riserva di posti che le Università, nelle categorie D e EP dell’area tecnico-scientifica potranno ricoprire nel periodo di 5 anni a decorrere dall’1.1.2003. Tali posti riservati saranno attribuiti mediante prova selettiva, e comunque nel puntuale rispetto delle sentenze n. 1/99 e n. 194/2002 della Corte Costituzionale.

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3, si considera come decorrenza iniziale dell’anzianità per gli ex lettori, la data di stipula del primo contratto di lavoro ex art. 28 DPR 382/80 e/o come CEL ex art. 4 della legge n.236/95 (o precedenti normative) presso atenei italiani, a condizione dell'esito positivo delle verifiche annuali ex art. 4 della stessa legge n.236/95.

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