ART. 40 - INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI ATENEO


1. A decorrere dal 1/1/2002 gli importi individuali di indennità di ateneo previsti dall'articolo 5 del CCNL
13.05.2003 sono rideterminati nelle misure indicate nella tabella C.

2. Per il personale che non trova collocazione nella tabella di cui all'art.28 l'incremento dell'indennità di cui al presente articolo – rispetto ai corrispondenti valori da ultimo stabiliti dall'art. 5 del CCNL
13.05.2003 - non viene considerato ai fini del trattamento economico di cui all'art. 31 del DPR n. 761/79, salvo eventuale riassorbimento.

 

 

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