ART. 41 – FINANZIAMENTO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. Con decorrenza dal 1/1/2003 le risorse previste dagli artt.
67 e 70 del CCNL del 9/8/2000, rideterminate dall'art. 4 del CCNL del 13/5/2003, sono
ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva consistenza,
di un importo complessivamente pari allo 0,51 % del monte salari 2001
riferito al personale del comparto.
2. Le risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività
collettiva ed individuale di cui all'art. 67 del CCNL
9/8/2000
sono altresì incrementate degli importi derivanti dai risparmi sulla
retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e
la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque
cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2002. Per l'anno in cui avviene
la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un
importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a
tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese
superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via
permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione
dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.
3. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 una quota-parte, non
superiore allo 0,3% del monte salari 2001 riferito al personale del
comparto, è destinata al finanziamento del sistema di progressioni
economiche orizzontali. Le procedure selettive sono espletate secondo quanto
previsto dall'art. 59, comma 7 del CCNL 13/5/2003.(errore:
trattasi del ccnl 9/8/2000)
4. Nell'ambito della contrattazione integrativa ed a valere sulle risorse
del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed
individuale di cui all'art. 67 del CCNL 9/8/2000, al netto di quelle
previste dal comma 1 lett. f, gli Atenei istituiranno un'indennità
accessoria mensile, erogabile per dodici mensilità. Tale emolumento
riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere
di generalità.