ART. 41 – FINANZIAMENTO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO


1. Con decorrenza dal 1/1/2003 le risorse previste dagli artt. 67 e 70 del CCNL del 9/8/2000, rideterminate dall'art. 4 del CCNL del 13/5/2003, sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,51 % del monte salari 2001 riferito al personale del comparto.

2. Le risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 67 del CCNL
9/8/2000 sono altresì incrementate degli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2002. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.

3. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 una quota-parte, non superiore allo 0,3% del monte salari 2001 riferito al personale del comparto, è destinata al finanziamento del sistema di progressioni economiche orizzontali. Le procedure selettive sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 7 del CCNL 13/5/2003.
(errore: trattasi del ccnl 9/8/2000)

4. Nell'ambito della contrattazione integrativa ed a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 67 del CCNL 9/8/2000, al netto di quelle previste dal comma 1 lett. f, gli Atenei istituiranno un'indennità accessoria mensile, erogabile per dodici mensilità. Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità.

 

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