Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge tra i soggetti indicati nell'art.10. Essa si avvale delle risorse dell'apposito fondo unico previsto dall'art. 64 e persegue la finalità di incrementare la produttività e la qualità dei servizi e del lavoro nonché di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.

2 La contrattazione collettiva integrativa è strutturata su due livelli: il primo si svolge a livello nazionale ed il secondo si svolge a livello territoriale, coincidente con le aggregazioni delle strutture correlate agli ambiti di elezione delle R.S.U., evitando duplicazioni e sovrapposizioni di materie con la contrattazione integrativa di primo livello.

3 In sede di contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale sono regolate le seguenti materie:

a) criteri generali relativi alle forme di incentivazione del personale, in relazione a obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con particolare riferimento a:

a1) criteri generali di distribuzione della quota di risorse destinate ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ai progetti e programmi e tra i gruppi e i singoli;

a2) criteri generali di scelta del personale da adibire ai progetti, in modo funzionale alle priorità organizzative e al miglioramento del servizio;

b) criteri generali per la corresponsione dei compensi previsti dall'art. 65, comma 2 lett. e), f);

c) linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la professionalità ai processi di innovazione;

d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

e) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l'applicazione della normativa in materia;

f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

g) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;

h) modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 29, a integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL;

i) criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;

j) criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale;

k) forme di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate nel telelavoro e dell'uso delle stesse;

l) iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;

m) criteri generali di priorità per il trasferimento, a domanda da una sede ad altra dell'ENEA, limitatamente ai trasferimenti tra sedi localizzate in Comuni diversi;

n) definizione dei casi che richiedono la deroga, in via eccezionale dal limite individuale massimo di 80 ore annue di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14, comma 11 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico-amministrativa", quadriennio normativo 1994-1997, stipulato il 4/8/1997;

o) criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario tra le strutture individuate dall'ordinamento ENEA.

p) criteri generali per le progressioni economiche nell'ambito di ciascun livello professionale, di cui all'art. 49.

4. In sede di contrattazione integrativa a livello territoriale, sono regolate le seguenti materie:

a) criteri per l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche;

b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

c) modalità attuative dei criteri definiti dalla contrattazione integrativa collettiva di primo livello, ove necessario per le caratteristiche peculiari locali;

d) materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello dalla contrattazione integrativa di primo livello, tra quelle di cui al comma 3, evitando in ogni caso duplicazioni o sovrapposizioni.

5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative indicati nell'art. 14, sulle materie demandate alla contrattazione integrativa non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi senza esito trenta giorni, prorogabili, in accordo tra le parti, di ulteriori 30 giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e la libertà di iniziativa.

6. I contratti collettivi integrativi di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal contratto collettivo nazionale o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'ENEA. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

 

art.prec. art.succ.