Art. 49 - Progressione economica all'interno dei livelli professionali
1. All'interno di ciascun livello professionale è prevista una progressione economica che si realizza con i criteri e le modalità stabiliti dall'art. 33 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997, per i livelli da 3 a 8, e dall'art. 32 del CCNL del personale ENEA "Area delle specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997, per i livelli da 9 a 9.2.
2. Gli incrementi retributivi in corrispondenza di ciascun passaggio di progressione economica sono indicati, per ciascun livello del sistema di classificazione, nell'allegata tabella 1, che sostituisce l'allegato D al CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 e l'allegato E al CCNL del personale ENEA "Area delle specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997.
3. Sono confermati i tempi intercorrenti tra una progressione e la successiva nonché gli altri requisiti richiesti per l'attribuzione dei passaggi di progressione economica di cui all'art. 33 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 e di cui all'art. 32 del CCNL del personale ENEA "Area delle specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997.
4. Il finanziamento della progressione economica avviene attraverso le risorse indicate all'art. 64 in stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento dei servizi, di innovazione e di maggiore efficienza.
5. E' abrogata la disciplina relativa ai superminimi di cui agli articoli 11 e 33 del CCNL del personale ENEA "Area delle specifiche tipologie professionali" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997 e di cui agli articoli 12 e 34 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997. Le relative risorse storiche sono riutilizzate, mano a mano che si rendono disponibili a seguito della progressiva cessazione dal servizio dei lavoratori interessati a decorrere dall'1/1/2000, per il finanziamento delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 64.