Art. 67 - Indennità di ente
1. A decorrere dal 1/1/2000, è istituita una indennità di ente in sostituzione della previgente indennità sostitutiva di trattamenti specifici di ente di cui all'art. 46 del CCNL del personale ENEA "Area tecnico amministrativa" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997.
2. L'indennità di ente di cui al presente articolo è corrisposta nel mese di giugno di ciascun anno al personale dal livello 3 al livello 8, negli importi annui lordi indicati nella allegata tabella 5, utilizzando le risorse di cui all'art. 64. In caso di cessazione dal servizio, l'indennità viene corrisposta in dodicesimi in proporzione ai mesi ed alle frazioni di mese di servizio prestati.
3. La previgente indennità sostitutiva dei trattamenti specifici di ente di cui all'art. 46 del CCNL del personale ENEA " Area delle specifiche tipologie professionale" quadriennio normativo 1994-1997 stipulato il 4/8/1997, corrisposta al personale dal livello 9 al livello 9.2, viene conglobata nell'EAR dello stesso personale di cui all'art. 60, c. 1 Ae).