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Sommario

SANZIONI PENALI - ESTINZIONE DEBITI TRIBUTARI - MODALITà

DECRETO 13 giugno 2000

DIRITTO SOCIETARIO - LEGGE DRAGHI - SOCIETà QUOTATE - COLLEGGIO SINDACALE - REQUISITI DI PROFESSIONALITà E ONORABILITà

DECRETO 30 marzo 2000, n. 162

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

RISCOSSIONE - COMPENSAZIONE - LIMITE DI CREDITI COMPENSABILI - FUSIONE RETRODATATA - EFFETTI

ARTICOLO a cura di Carlo Onnetto

IMPOSTE SUI REDDITI - AGEVOLAZIONI - "VISCO" - NORMA ANTIELUSIVA

ARTICOLO a cura di Luca Miele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 13 giugno 2000

"Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari."

In breve

L'articolo 1 del decreto, in ottemperanza all'articolo 22 del D.Lgs n. 74/2000 (riforma dei reati tributari), approva modello di comunicazione dell'avvenuta estinzione di debiti tributari (articolo 13 del D.Lgs 74/2000) e riparazione dell'offesa in caso di prescrizione dei debiti tributari (articolo 14 .del D.Lgs 74/2000), da presentare all'ufficio giudiziario investito della controversia penale.

Si ricorda che le disposizioni appena previste prevedono la riduzione delle pene previste per i delitti e la non applicazione delle pene accessorie in caso di versamento spontaneo effettuato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado di tutto il debito d'imposta emergente dal reato commesso: comprensivo di: imposte, sanzioni amministrative e interessi, 

E' previsto inoltre che al fine del versamento di cui sopra il contribuente può richiedere l'applicazione della conciliazione giudiziale o accertamento con adesione.

L'articolo 2 del provvedimento stabilisce che il debito tributario deve essere versato utilizzando il Modello di versamento unificato F24, utilizzando il codice tributo 8887 - denominato "Riparazione offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario - art. 14 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74" - e indicando nello spazio relativo all'anno di riferimento, l'anno in cui il versamento e' effettuato.

Spunti critici e approfondimenti

La Relazione di accompagnamento comprende tra gli istituti della normativa amministrativa applicabili al fine della riduzione delle sanzioni:

·        la rinuncia ad impugnazione;

·        ravvedimento operoso.

Si ritiene che nel primo caso il legislatore si voleva riferire alla definizione agevolata prevista dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs n. 472/1997, secondo cui se l'atto dell'amministrazione finanziaria non viene impugnato le sanzioni vengono ridotte ad 1/4.

Per quanto concerne il secondo caso di ritiene che sia tratti di una svista. Infatti come è noto il ravvedimento operoso non può essere applicato se sono iniziate accessi ispezioni o verifiche. Nel caso prospettato addirittura sono state irrogate delle sanzioni.

Sembra il caso di ricordare che la Relazione di accompagnamento ha indicato che l'obbligo del versamento delle sanzioni non costituisce una vera e propria deroga al principio di specialità, anche perché altrimenti, dal momento che è uno dei principi indicati dalla legge delega, comporterebbe una violazione per eccesso di delega. 

La relazione spiega che il riferimento alle sanzioni deve essere inteso quale "criterio "legale" di commisurazione del risarcimento del danno da reato, ulteriore rispetto al pagamento dell'imposta"

Se erano queste le intenzioni del legislatore non vedo perché mai nella norma non abbia utilizzato un espressione tipo " si deve inoltre versare una somma corrispondente alle sanzioni amministrative previste per la violazione commessa"

Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17-06-2000

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DECRETO 30 marzo 2000, n. 162.

"Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

In breve

Il decreto, in ottemperanza all'articolo 148, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (decreto draghi) stabilisce i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale delle società quotate.

E' appena il caso di ricordare che l'articolo 13, comma 2, del citato D.Lgs n. 58/1998, richiamato dall'articolo 148, comma 4, stabilisce che l'assenza dei previsti determina la decadenza dalla carica; dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

In proposito l'articolo 5 del regolamento prevede che i collegi sindacali già nominati, restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Si deve ritenere che la rinomina del collegio sindacale sia necessaria solamente nelle ipotesi in cui i membri non siano dotati dei requisiti prevista dal regolamento.

In tale eventualità quindi, entro la data di approvazione del bilancio 2000 (per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), sarà necessario sciogliere il collegio sindacale e rinominarlo tenendo conto dei requisititi previsti dal decreto in commento

Si ricorda inoltre che altri regolamenti di attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 58/1998, sono stati opportunamente evidenziati nelle Novità del 18 gennaio 1999 e Novità del 12 aprile 1999.

Gazzetta Ufficiale - n. 141 di Lunedì, 19 giugno 2000  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

ARTICOLO a cura di Carlo Onnetto

"Vecchie compensazioni: cumulo senza conseguenze sulle fusioni" 

In breve

L'autore sostiene (facendo anche riferimento a quanto indicato dal Ministero delle finanze nella C.M. 24.05.1999, n. 86/E.e nella R.M. 27.05.1998, n. 120/E) che, la retrodatazione degli effetti delle fusioni all'inizio dell'esercizio in cui è stato registrato l'atto di fusione, non comporta il cumulo dei crediti d'imposta compensati dalle due società ai fini della verifica del limite di L. 500 milioni di importi compensati per anno d'imposta (articolo 25 del D.Lgs n. 241/1997). 

L'autore ricorda infatti che tale limite è riferito alle compensazioni e rimborsi fatti da ciascun soggetto. Per un maggiore approfondimento sulla questione si rinvia a Paolo Meneghetti, in Il sole 24 ore del 26.06.2000, pag. 15.

Il sole 24 ore di giovedì 22 giugno 2000, pag. 22

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ARTICOLO a cura di Luca Miele

" L’agevolazione salta se il bene è estromesso dall’impresa entro due anni "Visco" con scudo anti-elusivo"

In breve

Il breve scritto da notizia che nel collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 è stata inserita una norma antielusiva riferita all'agevolazione nota come "Visco".

La norma prevede "che se entro il secondo periodo di imposta successivo alla loro entrata in funzione i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture situate all’estero, la minore imposta liquidata per effetto dell’agevolazione, limitatamente alla parte riferibile all’investimento nei suddetti beni, si renderà dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano gli eventi sopra indicati."

L'autore ritiene che, analogalmente a quanto fu indicato per l'agevolazione nota come "Tremonti", l'entrata in vigore della norma, comporta la perdita di efficacia della condizione di entrata in funzione del bene agevolato nei periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione, indicata dal Ministero delle finanze nella C.M. n. 51/E del 2000 (vedi Novità del 27 marzo 2000).

Tuttavia, Luca Miele, in considerazione del fatto che la norma prevede che il computo del biennio decorre dall'entrata in funzione del bene, pone dei dubbi sull'effettiva eliminazione della condizione espressa nella circolare n. 51/E del 2000 sopra richiamata.

Spunti critici e approfondimenti

Nel ricordare che tale interpretazione è condivisa anche dall'Assonimne nella Circolare n. 39/2000 vedi Novità del 5 giugno 2000), si ritiene che il fatto che il computo del biennio decorra dall'entrata in funzione del bene, rafforza il superamento della rilevanza dell'entrata in funzione indicato dalla C.M. n. 51/E del 2000. 

Infatti in applicazione della nuova norma antierlusiva, la mancata entrata in funzione del bene non fa decorrere  il termine necessario per verificare la condizione posta, comportando la perdita dell'agevolazione nel momento in cui il bene esce dall'impresa..

In sostanza, condizione necessaria affinché il bene possa essere estromesso dall'impresa senza perdere l'agevolazione, è la partecipazione del bene agevolato al processo produttivo per almeno un biennio.

Il sole 24 ore di venerdì 23 giugno 2000, pag. 23

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Aggiornato il: 03 agosto 2000