Novità della settimana

Dal 13.06.2000 al 19.06.2000

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Sommario

TRIBUTI LOCALI - ICI - MODALITà DI VERSAMENTO

CIRCOLARE 07.06.2000, n.118/E

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

DICHIARAZIONI - ADDIZIONALE COMUNALE - DICHIARAZIONE DELLE SOMME RICEVUTE DA UN TRUST costituito in U.S.A.- TASSAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI IN CASO DI RECESSO IN SOCIETà DI PERSONe.

RISPOSTE E QUESITI del Ministero delle finanze

SANZIONI - SPLAFONAMENTO - REGOLarizzazione

ARTICOLO a cura di Dario Deotto

IMPOSTE SUI REDDITI - TRuST PARERE DEL "LABORATORIO TRIBUTARIO SUL TRUST

ARTICOLO a cura di Anna Paola Tonelli

AGEVOLAZIONI - " VISCO" - COMPILAZIONE DEL QUADRO RJ DELLA DELLA DICHIARAZIONE unico-20000 DELLE SOCIETà DI PERSONE E DELLE PERSONE FISICHE

ARTICOLO a cura di Gianluca Dan e marco Peverelli

DICHIARAZIONI - RAVVEDIMENTO VIOLAZIONI COMMESSE PRIMA DEL.11 MAGGIO 2000 - ERRORI DI CODICE TRIBUTO - ERRORI FORMALI NELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE

RISPOTE A QUESITI del Ministero delle finanze

DISPOSIZIONI VARIE - COMMERCIO ELETTRONICO - DISCIPLINA

Circolare M.I.C.A. n. 3487/C del 1 giugno 2000

SANZIONI PENALI - FRODE FISCALE - FAVOR REI - IL PARERE DELLA CASSAZIONE

COMMENTO a Cassazione a cura di Jean Marie Del Bo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE 07.06.2000, n.118/E

"Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2000."

In breve

La circolare è già stata brevemente commentata nelle Novità del 12 giugno 2000, in occasione della sua pubblicazione sui quotidiani economici, alle quali si rinvia.

Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14-06-2000  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

RISPOSTE E QUESITI del Ministero delle finanze

"Risposte ai quesiti inviati durante il forum Internet sulle dichiarazioni 2000"

In breve

Redditi di lavoro dipendente

Vengono chiariti gli effetti del cambio di residenza ai fini dell'applicazione delle addizionali comunali all'IRPEF. In particolare la risposta si riferisce alle situazioni in cui il cambio di residenza avviene in corso d'anno, dopo la cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o a questi assimilato.

In tali eventualità infatti (articolo 1, comma 6 del D.Lgs 360/1998) il sostituto è tenuto ad applicare l'aliquota deliberata dal comune in cui il sostituito ha stabilito il proprio domicilio fiscale all'atto delle operazioni di conguaglio (alla cessazione del rapporto di lavoro), fermo restando che l'imposta comunale è dovuta comunque in riferimento a tutti i redditi da questi percepiti nel periodo d0'imposta,  al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 31.12.

In questi casi può accadere che il comune di residenza fiscale al 31.12 non ha deliberato alcuna aliquota o l'ha deliberata, ma in misura inferiore a quella del comune di residenza alla cessazione del rapporto di lavoro, con la conseguente insorgenza del credito d'imposta  in relazione alla maggiore imposta versata.

Viene spiegato che in questi casi, dal momento che gli effetti fiscali del cambio di residenza si hanno solamente trascorsi 60 giorni dal cambio stesso (articolo 58 del D.P.R. 600/1973), il contribuente, al fine di stabilire il diritto al rimborso dell'addizionale versata, per il tramite del sostituto, deve osservare se il 60° giorno successivo dal cambio di residenza cade prima o dopo il 31.12.

Nel caso in cui, anche considerando i 60 giorni, la residenza fiscale risulti sempre modificata al 31.12, il contribuente può recuperare le somme a rimborso o compensazione evidenziando il credito in dichiarazione UNICO-2000 nei modi chiariti nel quesito.

Redditi di capitale - Come indicare le somme di un Trust straniero

vengono messi in evidenza  i problemi, ancora non risolti, della tassazione dei Trust (in proposito vedi Novità del 25 gennaio 1999). 

Viene messa in evidenza la tesi suggerita dalla dottrina secondo cui le somme che il beneficiary riceve dal Trust non sono redditi bensì liberalità, alla quale, in alcuni casi, si contrappone la tesi del Secit (delibera n. 37 dell'11 maggio 1998). Secondo il Secit le  somme provenienti dal Trust, in relazione dell'attività gestoria dello stesso desumibile dall'atto costitutivo, possono acquistare la natura dei redditi, in special modo redditi di capitale o redditi di lavoro dipendente.

Viene poi illustrata la tassazione di un particolare tipo di Trust americano (Grantor Trust ex section 671 dell'US Code), in questo tipo di contratto il Settlor (soggetto che costituisce il Trust) ne mantiene il controllo e la possibilità di revocarlo in qualsiasi momento (Il Settlor è quindi anche il Trastee).

Questi tipi di Trust in America sono trasparenti da un punto di vista fiscale rispetto al soggetto che li costituisce. Pertanto il reddito prodotto dal Trust è tassato direttamente in capo al Settlor mentre, di conseguenza le somme erogate dal Trust al beneficiry non sono tassate.

Nel caso prospettato dal quesito il Beneficiry è residente in Italia, pertanto in base alla concezione del reddito globale (articolo 3, comma 1 TUIR) tali somme partecipano comunque alla formazione del reddito IRPEF.

In questi casi si determina una doppia imposizione su di uno stesso reddito (in USA in capo al Settlor ed in Italia in capo al beneficiary difficilmente eliminabile. Infatti in questi casi l'articolo 23 della convenzione Italia-Usa non risulta applicabile per il fatto che l'imposizione sul reddito interessa due soggetti distinti.

Tassazione separata sul recesso del socio

E' stato spiegato  come evidenziare in UNICO-2000 i redditi soggetti a tassazione separata emergenti dalla somme riconosciute dalle società di persone in occasione del recesso, riduzione del capitale sociale o liquidazione della società.

Viene chiarito inoltre che al fine di evitare una doppia imposizione dello stesso reddito, i valori riconosciuti a fronte di plusvalenze latenti dei beni assegnati, si rendono deducibili.

Appare opportuno rendere evidente che nella risposta del MInistero delle finanze si lascia intendere che ad essere assoggettati ad imposizione sostitutiva sono le somme e valori corrispondenti a:

- capitale sociale sottoscritto;

- riserve di capitale;

- riserve di utili.

Spunti critici

Quanto desumibile dal quesito non appare aderente al dettato normativo degli articoli 44 del TUIR e articolo 6 del D.P.R. n. 42/1988 unitamente alle disposizioni riguardanti la tassazione per trasparenza indicate dall'articolo 5 del TUIR..

Si fa rilevare infatti che l'articolo 44 del TUIR applicabile anche alle società di persone in virtù del richiamo operato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 42/1988 dispone che, costituiscono redditi solamente le somme che eccedono il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione della azioni o quote. Dalla disposizione appena citata emerge chiaramente che nel concetto di reddito devono essere escluse le somme che il socio, all'atto della sottoscrizione delle quote ha versato a titolo di capitale sociale o riserve di capitale (riserva da conferimenti - voce analoga alla riserva soprapprezzo azioni), non costituendo arricchimento.

Al pari devono essere escluse dall'imposta gli utili e le riserve di utili già tassati per trasparenza all'atto della loro formazione in applicazione dell'articolo 5 dello stesso TUIR. Come anche non  devono essere tassate le somme versate dal socio a fondo perduto e le riserve di capitale (articolo 44, comma 1 del TUIR.

In sostanza le somme che si ritiene devono essere sottoposte ad imposizione sono solamente:

- le riserve costituite tramite versamenti a fondo perduto o riserve di capitale costituite da altri soci;

- le riserve in sospensione d'imposta;

- la parte di avviamento;

- la quota parte di utile maturato al momento del recesso, nonché la parte di utile insito in operazioni in corso;

.- la parte di plusvalore latente in alcuni cespiti ammortizzabili.

In proposito anche R.M. 12.06.1978, n. 9/849 e istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni delle società di persone.

Il sole 24 ore di mercoledì 14 giugno 2000, pag. 24

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ARTICOLO a cura di Dario Deotto

"Non deve essere emessa dal cedente la nota di variazione per l'addebito del tributo. - Splafonamento rimedia l'acquirente."

In breve

Il breve scritto espone criticamente la risposta del Ministero delle finanza data nella C.M. 17.05.2000, n. 98/E, § 8.2.3, in materia di regolarizzazione delle violazioni di splafonamento.

L'autore, riprendendo quanto affermato nella prima parte della risposta del Ministero delle finanze, indica che la regolazzazione può avvenire tramite:

¨      l'emissione di autofattura in duplice esemplare conteneute4 l'indicazione di ciascun fornitore, il numero di protocollo delle fatture ricevute e il relativo ammontare eccedente il plafond disponibile, nonché l'iva che avrebbe dovuto essere indicata;

¨      annotare la fatture nel registro degli acquisti per esercitare il diritto alla detrazione;

¨      versare l'imposta non addebitata dal fornitore e, in caso di applicazione del ravvedimento operoso, anche gli interessi e le sanzioni.

In Ministero indica inoltre che anche in questi casi si deve ritenere applicabile l'articolo 6, comma 8 del D.Lgs n. 471/1997 (ricevimento di fattura irregolare).secondo cui il cessionario ("splafonatore") deve presentare un esemplare dell'autofattura all'Ufficio Iva o ufficio delle Entrate competente. L'autore ritiene che il rinvio alla norma appena commentata rende possibile, sempre a detta del Ministero delle finanze, la regolarizzazione dalla norma stessa entro 30 dal ricevimento della fattura irregolare.

Il nella stessa risposta il Ministero delle finanze indica che in alternativa alla forma di regolarizzazione sopra commentata è possibile richiede l'addebito dell'Iva al proprio fornitore tramite emissione di una nota di variazione. In questo caso mentre l'Iva sarà versata dal fornitore, le sanzioni e gli interessi saranno comunque versati dal committente o cessionario (che ha commesso lo spafonamento).

L'autore commenta in modo negativo questa forma alternativa di regolarizzazione dimostrando alcune incongruenze e difficoltà operative avuto riguardo al computo degli interessi da ravvedimento operoso nonché la sua contrarietà all'articolo 7 del D.Lgs n. 471/1997 nella parte in cui (comma 3) prevede che responsabili della violazione sono solamente i cessionari o committenti.

Spunti critici

Occorre precisare che in punta di diritto non è condivisibile anche l'atra precisazione indicata dal Ministero nel quesito nella parte in cui rende applicabile l'articolo 6, comma 8 del D.Lgs n. 471/1997.

Infatti tale norma si rende applicabile solamente qualora il proprio fornitore abbia emesso una fattura irregolare (per imposta o imponibile inferiore a quello reale). In questo caso, in presenza della dichiarazione d'intento presentata dal cessionario o committente, la fattura, sebbene evidenzi un'imposta inferiore a quella reale, è corretta in tutte le sue parti.

Il sole 24 ore di mercoledì 14 giugno 2000, pag. 26

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ARTICOLO a cura di Anna Paola Tonelli

"Le peculiarità del trust determinano l'assoggettamento a tassazione IRPEG"

In breve

Il breve scritto riporta le conclusioni a cui è giunto il "laboratorio tributario sul trust" organizzato dall'associazione il trust in Italia, in merito alla disciplina fiscale che ruota intorno al Trust.

In buona sostanza dal documento emerge, che il Trust deve essere considerato quale soggetto IRPEG solamente nelle ipotesi in cui il trustee ha il più ampio mandato nelle attività da compiere e nelle modalità con cui porle in essere (Trust discrezionale).

Resta fermo che il trust è fuori campo di applicazione dell'Iva, tuttavia viene chiarito secondo il Secit il cambio del trustee è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

Viene inoltre precisato che le erogazioni periodiche riconosciute dal trust al beneficiary sono da ritenersi assimilate ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47, lett. i) del TUIR pertanto deducibili a tale titolo in capo al Trust.

Per quanto riguarda in fine le somme riconosciute dal Trust saltuariamente al beneficary  costituiranno eroganzioni liberali non tassate in capo al beneficiario (e quindi non deducibili per il Trust), solamente nelle ipotesi i cui non vi è alcun obbligo all'erogazione da parte del trustee.

Lo scritto conclude facendo una breve dissertazione sul concetto di donazione.

Italia oggi di mercoledì 14 giugno 2000, pag. 35  

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ARTICOLO a cura di Gianluca Dan e marco Peverelli

" Svista nelle istruzioni a Unico: meccanismo di calcolo favorevole solo a Spa e Srl L’intreccio tra Dit e "Visco" penalizza le imprese individuali" 

In breve

Lo scritto evidenzia che mentre nel modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali, è previsto che l'agevolazione Visco (articolo 2, commi da 8 a 12 della legge n. 133/1999) sia  applicata in modo prioritario e separato dalla restante parte di reddito da tassare in modo ordinario, comprensiva quindi anche del regime DIT (l'applicazione della Visco avviene infatti tutta all'interno del quadro RJ della dichiarazione), al contrario invece, nelle dichiarazioni delle persone fisiche e delle società di persone, la parte di reddito soggetta alla DIT, viene determinato sull'intero reddito d'impresa prima di applicare l'agevolazione prevista dalla legge n. 133/1999.

L'autore evidenzia che così operando i soggetti IRPEF, titolari di reddito d'impresa, sono obbligati ad utilizzare le eventuali eccedenze di reddito DIT eventualmente accumulate in esercizi precedenti per incapienza di reddito prodotto, che altrimenti potrebbero essere riportate in esercizi successivi all'applicazione della Visco.

Il sole 24 ore di giovedì 15 giugno 2000, pag. 22

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RISPOTE A QUESITI del Ministero delle finanze

"Risposte ai quesiti inviati durante il forum Internet sulle dichiarazioni 2000"

In breve

Ravvedimento operoso

Trattando il caso specifico di omessi versamenti di acconti IRPEF 2000 viene ribadito (in proposito si veda il sole 24 ore del 8 giugno 2000) che la nuova riduzione delle sanzioni ad 1/5 prevista per il ravvedimento operoso dalla lettera b) dell'articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997 (lettera modificata dal D.Lgs n. 99/2000), è applicabile, (articolo 3 del D.Lgs n. 472/1997), solamente alle violazioni commesse dopo l'11 maggio 2000.

Errori di codice tributo

Anche qui viene ribadito quanto specificatamente indicato nella R.M. n. 73/E del 2000, vedi  Novità del 29 maggio 2000, in merito alle modalità di regolarizzazione in applicazione del ravvedimento operoso delle violazioni riguardanti gli errori di codice tributo (articolo 15 del D.Lgs n. 471/1997), compiuti sia nelle deleghe di versamento F24 che nelle deleghe F23.

Errori formali commessi nelle dichiarazioni periodi  Iva presentate per il 1999

Nelle ipotesi in cui in corrispondenza di errori di riporto di crediti nelle dichiarazioni periodiche fosse evidenziata un imposta a credito superiore o un'imposta a debito inferiore, ma l'errore non abbia comportato un omesso od insufficiente versamento di Iva, si configura un errore formale che soggiace alla moratoria prevista dall'articolo 25, comma 3-ter del D.Lgs n. 472/1997, come inserito dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs n. 99/2000).

Il sole 24 ore di giovedì 15 giugno 2000, pag. 23

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Circolare M.I.C.A. n. 3487/C del 1 giugno 2000

" Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico. 

In breve

Si tratta della circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato esplicativa della nuova disciplina del commercio elettronico.

Il sole 24 ore di venerdì 16 giugno 2000, 25

Italia oggi di mercoledì 14 giugno 2000, pag. 35

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COMMENTO a Cassazione a cura di Jean Marie Del Bo

"Manette agli evasori" Si riapre il dossier del regime transitorio: la Corte fa marcia indietro sull’utilizzazione delle fatture false Reati fiscali, la Cassazione ci ripensa Questione rinviata alle sezioni unite per sciogliere il nodo interpretativo.

In breve

Il breve scritto mette in risalto che, Corte di Cassazione, in una sentenza non ancora depositata, tornando sui suoi passi (in proposito si veda commento a cassazione in Novità del 5 giugno 2000), ritiene le violazioni consistenti nell'utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti, precedentemente previsto all’articolo 4, lettera d) della legge 516/82, sono punite dall’articolo 2 del decreto legislativo 74/2000, solamente se le fatture stesse hanno prodotto una dichiarazione fraudolenta.

 In sostanza viene indicato che il fatto costituisce delitto punibile solamente se le fatture sono state considerate in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi e dell'Iva. In proposito Bruno Assumma in Il sole 24 ore di sabato 17 giugno 2000, pag. 18

Il sole 24 ore di Sabato 17 giugno 2000, pag. 18

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Aggiornato il: 16 luglio 2000